La CGUE si pronuncia contro la brevettazione dell’uso di embrioni umani

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pubblicato ieri una sentenza in tema di brevetti e cellule staminali che ha già fatto molto parlare di sè. La decisione è stata emanata nella causa C-34/10 che vedeva contrapposti Greenpeace al sig. Oliver Brüstle, titolare di un brevetto relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, ricavate da cellule staminali embrionali umane, utilizzate per curare le malattie neurologiche (in particolare il morbo di Parkinson).

Greenpeace aveva chiesto e ottenuto dal Bundespatentgericht (Tribunale federale tedesco in materia di brevetti) l’annullamento del brevetto sulla base dell’allegazione che esso avrebbe ad oggetto l’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, la cui brevettazione è vietata dall’art. 6 co. 2 lett. c) Dir. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Successivamente, tuttavia, su ricorso del sig. Brüstle, il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca), aveva deciso di interpellare la CGUE in merito all’interpretazione della nozione di «embrione umano» di cui alla norma summenzionata, per chiarire se le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscano o meno «embrioni umani» ai sensi della norma medesima. (…)

La CGUE ha quindi chiarito che, essendo l’intenzione del legislatore europeo quella di escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto della dignità umana può esserne pregiudicato, “la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio“, per cui “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano“. In aggiunta, ha precisato la CGUE, deve essere considerato «embrione umano» anche l’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, così come l’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi: secondo la Corte, infatti, “anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, essi, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo“.

La Corte prosegue quindi precisando che “l’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c) della Direttiva riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto“.

Ancora, conclude la CGUE, un’invenzione deve essere esclusa dalla brevettabilità anche se le rivendicazioni del brevetto non vertono sull’utilizzazione di embrioni umani, quando comunque l’attuazione dell’invenzione richieda la distruzione di embrioni umani: “Anche in tal caso si deve ritenere che vi sia un’utilizzazione di embrioni umani ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della Direttiva. Il fatto che tale distruzione abbia luogo, eventualmente, in una fase ben precedente rispetto all’attuazione dell’invenzione, come nell’ipotesi della produzione di cellule staminali embrionali ricavate da una linea di cellule staminali la cui creazione, di per sé, ha comportato la distruzione di embrioni umani è, al riguardo, irrilevante“.

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