La Cassazione sulla vendita scontata dell’opera di una casa editrice concorrente
Con sentenza n. 8431 dello scorso 28 maggio, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sussistenza di una fattispecie di concorrenza sleale in relazione alla offerta a prezzo fortemente scontato (del 30%) di un testo edito dalla Istituto Didattico S.r.l. (“Istituto Didattico”) ad opera della concorrente Edizioni Didattiche Gulliver s.r.l. (“Gulliver”), che aveva abbinato l’offerta alla vendita di una propria rivista.
La Cassazione, investita della questione, ha ribaltato la decisione della Corte d’Appello de L’Aquila che aveva rigettato la richiesta risarcitoria di Istituto Didattico ritenendo che la condotta posta in essere da Gulliver non integrasse un’attività di concorrenza sleale. La Suprema Corte ha infatti rilevato che erroneamente la Corte d’Appello non aveva valutato l’effetto svalutativo del testo di Istituto Didattico causato dalla commercializzazione del medesimo ad opera di Gulliver ad un prezzo fortemente ridotto. (…)
In aggiunta, rileva la Cassazione, la Corte aquilana aveva omesso di considerare che prerogativa del contratto di edizione è il carattere presuntivamente esclusivo della vendita, per cui si poteva presumere che solo Istituto Didattico avesse il diritto di procedere alla edizione e commercializzazione del testo, e che la parallela attività di Gulliver costituisse altresì violazione di tale diritto di esclusiva.
Infine, la Suprema Corte segnala che l’entità dello sconto praticato da Gulliver (30%) viola l’art. 11 L. n. 62 del 2011 che limita lo sconto alla misura del 15% del prezzo di copertina; e se è vero che tale violazione può anche non costituire, di per sé, indice di concorrenza sleale, è vero però anche che ciò va dimostrato nel caso concreto, dimostrazione non fornita dalla decisione di secondo grado.
Nel ritenere il comportamento di Gulliver “oggettivamente perturbativo dei corretti rapporti concorrenziali” con la casa editrice concorrente, la Cassazione ha quindi cassato il provvedimento di secondo grado impugnato e rinviato la causa alla Corte d’Appello de L’Aquila che dovrà pronunciarsi nuovamente sul caso in diversa composizione.