L’AGCM oscura due siti di vendita online di farmaci (e ordina agli Internet Service Providers di impedirne l’accesso)

Con provvedimento n. 23632 dello scorso 19 giugno nel procedimento PS8151, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha ordinato, in via cautelare, l’oscuramento di due website per la vendita on line di alcuni farmaci c.d. etici (ovvero da vendersi solo dietro prescrizione medica). In particolare, il primo portale (www.viagra-cialis-levitra.it), in lingua italiana, prospettava la possibilità di acquistare via internet – legalmente e senza rischi per la salute – farmaci contro l’impotenza maschile, indirizzando poi in automatico i navigatori al secondo sito (www.bestgenericdrugs.net) per l’ordine e il pagamento.

La pratica commerciale in questione è stata giudicata scorretta, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del Codice del Consumo (“Cod. Cons.”, D. Lgs. 206/2005), sotto vari profili. In primis, viene riscontrata una violazione dell’art. 23 lettera i) Cod. Cons. per cui è considerata sempre ingannevole la pratica commerciale che, come in questo caso, sia volta ad “affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita”. In sostanza, in questi siti il consumatore italiano sarebbe indotto a credere che la vendita di farmaci on line in Italia sia del tutto lecita, cosa che non è. (…)

Dalle valutazioni dell’AGCM risulta, inoltre, la violazione dell’art. 21 comma 3 Cod. Cons., secondo cui “è considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”. Nel caso di specie, la falsa rassicurazione di un acquisto “senza necessità di visita medica né di ricetta” induce il consumatore che accede al sito a ritenere che si tratti di una vendita legale, portandolo a sottovalutare l’idoneità dei medicinali in questione a porre in pericolo la salute.

Alla luce di tali risultanze, l’AGCM ha quindi disposto la sospensione di “ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei siti internet”, ordinando peraltro agli Internet Service Providers di “impedire l’accesso agli stessi da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano”, e di pubblicare al posto dei siti web un avviso indicante l’avvenuto blocco dei medesimi su ordine dell’AGCM.

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