Il Tribunale Ue sulla capacità distintiva del marchio-slogan
In data 11 e 13 marzo 2020, Sushi&Food Factor sp. z oo sp.k. depositava presso l’Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) due domande di registrazione del marchio relativi ai seguenti segni figurativi, per le classi di prodotto e servizi nn. 29, 30 e 43 (sostanzialmente alimenti, bevande e varietà di servizi di ristorazione, fornitura di alimenti, noleggio):
Le domande di marchio venivano respinte per carenza di carattere distintivo. Le decisioni venivano poi confermate dalla Commissione di Ricorso EUIPO.
La Commissione, in particolare, riteneva altresì che l’espressione “READY 4YOU” avesse una funzione celebrativa dei prodotti e dei servizi oggetto di domanda, e pertanto trasmettesse un messaggio meramente pubblicitario, incapace di fornire al pubblico di riferimento indicazioni sull’origine dei prodotti e servizi protetti dalla registrazione.
Avverso tale decisione la ricorrente proponeva ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea per chiedere l’annullamento delle decisioni della Commissione di ricorso dell’EUIPO. Anche tale ricorso è stato rigettato con la decisione in commento, per le motivazioni che seguono.
Il Tribunale UE, con decisione del 14 settembre 2022, ha ricordato innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo1, lett. b) del Regolamento 207/2009, non è ammessa la registrazione di marchi privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo di un marchio presuppone che lo stesso permetta di indentificare l’origine dei prodotti e/o dei servizi in questione, consentendo al pubblico di riconoscerli e distinguerli sul mercato da quelli di altre imprese. Sul punto, secondo il Tribunale UE, la Commissione aveva correttamente valutato i marchi in questione tenendo conto sia dei prodotti e servizi per cui era stata richiesta la registrazione sia della percezione del pubblico di riferimento. Infatti, il colore e gli elementi figurativi non erano tali da permettere al pubblico di identificarli sul mercato, e dunque inidonei a conferire ai marchi in questione carattere distintivo.
In secondo luogo, il Tribunale UE ha chiarito che in relazione ai marchi composti da segni che risultino impiegati quali slogan commerciali, espressioni di qualità o persuadenti ad acquistare i prodotti e/o i servizi, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione purché tali marchi siano adatti a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da essi designati. A tal proposito, confermando quanto già sostenuto dalla Commissione, il Tribunale UE ha dichiarato che i marchi oggetto di domanda non sono idonei a lanciare un messaggio alla clientela sull’origine commerciale del prodotto ma assolvono una mera funzione promozionale. Infatti, il Tribunale UE ha evidenziato che, grazie alla presenza della formula “4” nel punto centrale dello slogan, il consumatore medio di lingua inglese è messo nella condizione di credere che i prodotti alimentari siano da considerarsi già pronti e i servizi offerti preparati appositamente per lui.
Da ultimo, il Tribunale UE ha rammentato che nessuno può invocare a favore della propria richiesta di registrazione di un marchio la registrazione di altri marchi con parole o elementi figurativi simili. Nel caso di specie, il fatto che siano stati registrati marchi simili contenenti l’espressione “4you” e “ready” dalla stessa ricorrente o da altri soggetti non è determinante ai fini dell’accoglimento della domanda di registrazione del marchio in questione in quanto l’EUIPO è tenuta a valutare il carattere distintivo sulla base della sua specificità.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale UE ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento alle spese del giudizio.