Il Tribunale di Torino tutela il design registrato di soffioni per doccia

(Una versione di questo post è pubblicata anche su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 30 dicembre il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, si è pronunciato in via cautelare sulla tutela di disegno registrato di alcuni soffioni per doccia. La materia è la stessa di cui abbiamo parlato qui pochi giorni fa a commento di una decisione della Sezione Specializzata milanese.

In questo caso, ad essere messi a confronto sono stati i modelli comunitari registrati nn. 000600549-0046, -0047 e -0048 della CRS Spa e i prodotti di una concorrente, raffigurati nel secondo dei set di immagini che seguono.

Nella decisione in commento, il Giudice adito ha innanzitutto condiviso l’opinione del Consulente Tecnico d’Ufficio (“CTU”) che, verificati i disegni anteriori, ha ritenuto che i modelli registrati CRS possiedano entrambi i requisiti richiesti dalla legge per la loro validità, alias: i) la novità “in quanto si differenziano da tutti gli altri per una netta impressione generale di minore ingombro volumetrico”; e ii) il carattere individuale, “poiché, dall’esame sintetico e comparativo, emerge nell’utilizzatore informato un’impressione generale di dissimiglianza rispetto alle precedenti forme, con caratterizzazione del soffione di C.R.S. per un’impressione generale di leggerezza dovuta al sottile profilo del diffusore rispetto al volume apparente della presa idrica e più in generale al rapporto dimensionale tra larghezza (molto importante) e spessore (molto sottile) del diffusore del soffione”.

Sempre condividendo l’opinione del CTU, il Giudice ha poi concluso – nei limiti dell’accertamento cautelare a questi demandato – che i disegni registrati in questione risultano contraffatti dai prodotti concorrenti. Questa la motivazione: “la valutazione deve essere operata secondo il criterio dell’impressione generale, che per sua natura si fonda su un giudizio di sintesi e non su una valutazione analitica dei singoli elementi. In tale prospettiva non è dunque dirimente, di per sé, che esistano dettagli differenziatori, quali quelli evidenziati dalla resistente (e cioè le viti sporgenti), ma se quei dettagli siano idonei a generare una diversa impressione generale del prodotto, e cioè siano dettagli idonei a differenziare in maniera sufficientemente ampia l’impressione suscitata dagli elementi principali. Nel caso di specie ciò non avviene: la line assolutamente identica dei prodotti fa sì che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato non venga scalfita dalla presenza di un unico differente elemento di dettaglio, potendo quello anzi ingenerare il convincimento che si tratti di una variante del medesimo prodotto (due articoli diversi della stessa linea), piuttosto che di due prodotti diversi”.

Dal punto di vista procedurale, il Giudice ha peraltro rigettato l’eccezione della azienda resistente secondo cui CRS aveva atteso troppo per agire in giudizio, con ciò dimostrando l’inesistenza del periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare. Della questione, che come è noto è molto dibattuta, abbiamo discusso tra l’altro qui e qui in questo blog. In merito, il Giudice ha rilevato che “la specifica disciplina dettata in materia, in particolare dal comma 1 dell’art. 131 c.p.i, consente che sia disposta l’inibitoria, anche al di fuori di quei presupposti più stringenti previsti dalla disciplina generale, di cui all’art. 700 c.p.c., alla sola condizione che sia imminente la violazione del diritto del titolare di un titolo di privativa ed al fine di evitare il proseguimento e la ripetizione delle violazioni in atto”.

Alla luce di quanto precede, il Giudice ha quindi inibito, ex art. 131 c.p.i., la fabbricazione, il commercio, l’esportazione e/o importazione, la distribuzione, consegna dei soffioni per doccia in contraffazione, ordinandone il ritiro dal mercato, con fissazione di penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e di € 500,00 per ogni prodotto commercializzato in violazione dell’inibitoria.

Va peraltro ricordato anche qui che si tratta di una decisione cautelare che, in quanto tale, potrebbe essere ribaltata all’esito del giudizio di merito che le parti potrebbero ora avviare.

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