Il Tribunale di Milano non chiude un occhio sulla riproduzione del marchio flirting

(Trib Mi, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ord. 28.12.2015, G. D. Dr Perrotti)

Con ordinanza cautelare dello scorso 28 dicembre, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha riconosciuto tutela urgente al marchio figurativo che caratterizza la collezione Flirting della fashion blogger e designer Chiara Ferragni – consistente nella stilizzazione di due occhi che fanno l’”occhiolino” – contro la sua riproduzione ad opera di un presunto contraffattore.

La titolare del segno (la società Mofra Shoes, con cui la designer ha un accordo di partnership) si era rivolta al tribunale milanese lamentando la commercializzazione ad opera di un’azienda italiana di due magliette, vendute in coppia, sulle quali era impressa rispettivamente l’immagine di un occhio chiuso e di un occhio aperto, in entrambi i casi con una grafica identica a quella del proprio marchio. Tali condotte, secondo la società ricorrente, costituivano contraffazione del marchio e concorrenza sleale e meritavano la concessione di sequestro e inibitoria in via urgente.

La società resistente si è difesa eccependo, tra l’altro, l’invalidità del marchio per carenza di capacità distintiva, sostenendo che con esso la ricorrente pretendesse di monopolizzare una forma universale di comunicazione come l’occhiolino. In secondo luogo ha negato la contraffazione e la concorrenza sleale, argomentando che il nucleo ideologico ed espressivo del marchio in questione fosse rappresentato dalla presenza contemporanea di entrambi gli occhi. Il fatto che le proprie t-shirt, invece, raffigurassero ciascuna un distinto occhio avrebbe escluso ogni rischio di confusione e/o associazione con l’azienda ricorrente, poiché com’è ovvio le due magliette non potevano essere indossate contemporaneamente.

Il Giudice milanese è stato, tuttavia, di diverso avviso. Sulla questione del carattere distintivo, ha premesso che, se è vero che l’espressione dell’occhiolino in sé non può essere appropriata da un soggetto, è altrettanto vero che di tale espressione si possono dare infinite rappresentazioni grafiche, e che si può perciò riconoscere protezione come marchio ad una sua ben precisa raffigurazione. Muovendo da tale premessa, ha ritenuto il marchio flirting dotato di un grado sufficiente di distintività, ritenendo che la raffigurazione di un occhio aperto e di un occhio chiuso sia stata realizzata “con una particolare soluzione grafica, stilizzata e fantasiosa”.

Superate le eccezioni di invalidità del marchio, il Giudice ha affrontato la questione della contraffazione. Rilevata la sostanziale identità grafica dell’occhio aperto e dell’occhio chiuso stampati sulle t-shirt contestate con quelli presenti nel marchio registrato di Mofra, egli ha osservato che il disegno impresso sulle magliette era accompagnato dalla frase “an eye / for an eye” (“occhio per occhio”), divisa tra la coppia di magliette e leggibile per intero posizionandole l’una di fianco all’altra; e che le magliette erano offerte in vendita in abbinamento e in un’unica confezione. Il venditore, in altre parole, suggeriva all’acquirente di far indossare le magliette in contemporanea a due persone, in modo che, mettendosi fianco a fianco, si potesse vedere sia l’espressione dell’occhiolino sia la frase intera “an eye for an eye”. Al momento della commercializzazione, dunque, la coppia di t-shirt riproduceva nella sua interezza la grafica del marchio di titolarità di Mofra.
 Tanto è bastato al Giudice per ritenere in via sommaria sussistente anche la contraffazione.

Su tali basi, il Giudice ha concesso le misure cautelari del sequestro dei prodotti in contraffazione e dell’inibitoria dalla loro commercializzazione, con l’imposizione di una penale per ogni violazione del provvedimento.

Nota per i lettori: la natura sommaria del giudizio cautelare comporta la potenziale perdita di efficacia del provvedimento a seguito di giudizio ordinario. Il provvedimento è, inoltre, soggetto a reclamo.

Indietro
Indietro

Il Tribunale di Torino tutela il design registrato di soffioni per doccia

Avanti
Avanti

Tribunale di Milano: l’uso della parola “iwatch” come keyword da parte di Apple non viola il marchio altrui preesistente