Il Tribunale di Milano sul cumulo di tutele dell’oggetto di design

(Articolo pubblicato anche su “Diritto24” de Il Sole 24 Ore)

È ormai noto, anche fuori della cerchia degli specialisti, che nel nostro ordinamento uno stesso oggetto di design può ricevere contemporaneamente tutela, oltre che in virtù della disciplina dei disegni e modelli, anche secondo quella del diritto d’autore, della concorrenza sleale, dei marchi e persino delle invenzioni o modelli di utilità (se ne parla anche in questo post). Uno degli effetti principali di questo potenziale cumulo di tutele è quello di estendere, in molti casi, la durata della protezione (che, se limitata alla protezione come modello, sarebbe di cinque anni, prorogabili fino a un massimo di venticinque).

Chiarire quali siano le condizioni perché si realizzi in tutto o in parte il potenziale cumulo è, perciò, questione di non poco conto. Tra la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni sul tema, merita sicuramente menzione la recente sentenza n.12773/2913 della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano.
Il Tribunale era stato chiamato a risolvere la controversia tra una nota azienda produttrice di figurine stilizzate in ceramica e due aziende concorrenti che, a dire della prima, avevano immesso sul mercato prodotti in violazione dei diritti su alcune di queste. Le figurine erano state tutte registrate come modelli comunitari dall’attrice, ma quest’ultima, oltre a lamentare la contraffazione dei modelli in questione, aveva invocato cumulativamente la tutela autorale e quella contro la concorrenza sleale.

I giudici milanesi hanno, anzitutto, valutato la proteggibilità degli oggetti controversi come opere protette dal diritto d’autore, in particolare sub specie di “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (art. 2 n. 10 della L. 633/1941), pervenendo da subito alla conclusione di non poterne ammettere la proteggibilità come opere di scultura, a causa del carattere industriale della loro produzione (carattere che, invece, è per definizione compatibile con l’inquadramento nella categoria sopra menzionata).

Ebbene, il collegio ha concluso che i modelli dell’attrice rientrassero tra le opere di diritto d’autore tutelabili ex art. 2 n. 10 L. 633/1941, perché dotate di pregio estetico e alta qualità realizzativa e fortemente caratterizzate da uno stile inconfondibile, conferito loro dalle forme, dai materiali usati, dai colori, dall’aspetto sognante dei personaggi, dallo stile retro, dalla presenza di elementi decorativi, qualità che avrebbero contribuito ad attribuire alle stesse una forte capacità evocativa.

I giudici hanno ricordato che in diritto d’autore la creatività non s’identifica con l’originalità e novità assoluta, ma, piuttosto, con l’espressione unica della personalità dell’autore, e hanno citato a supporto della propria valutazione positiva il fatto che i prodotti dell’attrice avesse avuto un amplissimo riscontro in termini di pubblicazione sulle maggiori riviste ed esposizione in fiere e cataloghi. Con riguardo al giudizio sul valore artistico intrinseco dell’oggetto, hanno invece rilevato, di fronte alle eccezioni delle convenute, che di un’opera del disegno industriale, destinata alla produzione seriale ed all’uso, non si può richiedere, a tal fine, che trasmetta le medesime emozioni estetiche di un quadro o di una scultura.
L’impronta stilistica unica che i giudici hanno ritenuto di ravvisare nei prodotti considerati, oltre che ai fini della tutela autoristica, ha finito per incidere positivamente anche sulla loro valutazione ai fini della tutela come modelli e contro la concorrenza sleale.

Sotto il primo profilo, il collegio ha concluso che tale impronta stilistica attribuisse ai modelli carattere unico ed individualizzante, ovvero un’impressione generale diversa e fortemente caratterizzante rispetto al panorama delle precedenti produzioni. Su queste premesse, esso ha ritenuto i modelli dell’attrice “validi e violati” dai prodotti delle convenute, che, a suo giudizio, riprendevano quelli dell’attrice proprio nelle caratteristiche esteriori che li distanziavano e li caratterizzavano rispetto alla produzione precedente.

Il Collegio ha, infine, ritenuto che la ripresa delle forme dei prodotti dell’attrice integrasse anche la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 c.c. n. 2. Esclusa, infatti, l’”imitazione servile” (altra fattispecie anticoncorrenziale, compresa nel genere della c.d. concorrenza confusoria), pure lamentata dall’attrice, per mancanza di una riproduzione pedissequa delle forme, il Tribunale ha ritenuto di ravvisare, tuttavia, l’illecita appropriazione di pregi nel fatto che i prodotti delle convenute, riproducendo i caratteri peculiari dei corrispondenti prodotti dell’attrice, richiamassero nella percezione del consumatore il valore di quelle creazioni ed il loro maggior pregio, riproponendo gli oggetti e lo stile che li contraddistingueva ad un prezzo inferiore e più abbordabile.

Su queste premesse, il Tribunale ha inibito le convenute dalla produzione e commercializzazione dei prodotti interferenti con i diritti dell’attrice, ordinandone anche il ritiro dal mercato, e le ha condannate al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio. Ha, infine, ordinato la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della sentenza sui due maggiori quotidiani nazionali.

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