App, social network e giurisdizione del giudice italiano
(La versione originale di questo articolo è stata pubblicata su Diritto 24)
Sulla giurisdizione del giudice italiano rispetto a illeciti che coinvolgono tecnologie della c.d. “società dell’informazione” esiste già una copiosa letteratura. Ma c’è un’ordinanza della Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano (R. G. 29942/2013), passata, a quanto mi consta, del tutto inosservata, che affronta la questione con riguardo a tutti i temi più attuali, ed in particolar modo quello delle app per dispositivi mobili e dei social network; ciò che la rende ancora più peculiare è che, per una volta, il gestore del social network non figura come tramite della violazione, ma come preteso autore diretto dell’illecito.
Un’azienda italiana produttrice di software aveva sviluppato un’app per dispositivi mobili integrata con la piattaforma di un notissimo social network. Poco prima che l’app fosse commercializzata al pubblico, la società americana titolare della piattaforma ne aveva immessa sul mercato una propria, con apparentemente identiche funzionalità.
Lo sviluppatore italiano aveva allora proposto ricorso per la descrizione inaudita altera parte dell’applicazione concorrente, codice sorgente compreso, contro la filiale italiana del gestore del social network. La ricorrente allegava: che alla propria app inerissero diritti d’autore su software e banche dati; che l’identità di funzionalità delle due app dimostrasse la violazione di tali diritti e la concorrenza sleale; che tale violazione fosse stata resa possibile dall’accesso privilegiato e in anteprima all’app italiana da parte del gestore del social network (come per tutte le app di terzi destinate ad integrarsi con la sua piattaforma).
Il ricorso era stato accolto e la descrizione eseguita, sebbene limitatamente alle funzionalità dell’applicazione e non al suo codice sorgente, il quale (per la verità, non sorprendentemente) non era stato reperito presso la resistente italiana. All’udienza di conferma o revoca, quest’ultima aveva eccepito la propria estraneità alla gestione del social network, a suo dire demandata alla capogruppo americana e alla filiale irlandese, affermando di occuparsi esclusivamente di marketing e intermediazione pubblicitaria. La ricorrente aveva allora chiesto, ed ottenuto, l’estensione del contraddittorio alle due società estere, con rinvio contestuale dell’udienza.
Alla nuova udienza, le due società straniere, cui nel frattempo erano stati notificati tutti gli atti, si erano costituite eccependo, tra l’altro, la totale mancanza di giurisdizione del giudice italiano nei propri confronti, in conformità a una clausola di accordo sulla giurisdizione presente nel contratto standard tra sviluppatori di app e gestore; la ricorrente, da parte propria, aveva chiesto al giudice di autorizzare l’esecuzione della descrizione anche presso le sedi californiana ed irlandese delle terze chiamate.
Il Giudice milanese ha valutato la propria giurisdizione nei confronti delle due società straniere sia con riguardo alla descrizione già eseguita in Italia (e alla possibilità di estenderla alle stesse), sia con riguardo all’istanza di esecuzione all’estero della ricorrente.
Sul primo punto, il giudice ha ritenuto ogni questione assorbita e superata, a favore della propria giurisdizione, dall’art. 10 della L. n. 218/1995, per il quale “in materia cautelare” la giurisdizione civile italiana sussiste, tra l’altro, quando il provvedimento dev’essere eseguito in Italia.
Qui è da notare come, implicitamente, il giudice abbia ritenuto di ascrivere senz’altro le descrizioni, che hanno uno scopo di assicurazione della prova, alla categoria dei provvedimenti cautelari (orientamento a parere di chi scrive condivisibile, soprattutto se si guarda alla ratio della norma, che è quella della “vicinanza” del giudice investito della richiesta di provvedimento urgente al luogo dove questo dev’essere eseguito). Peraltro, almeno per quanto concerne la resistente irlandese, il giudice milanese ben avrebbe potuto applicare – pervenendo ai medesimi risultati – l’art. 31 Reg. CE 44/2001, per il quale i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere sempre richiesti al giudice di detto Stato, anche quando, in forza del medesimo regolamento, la competenza a conoscere nel merito sarebbe in ipotesi riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
Ma il giudice ha ritenuto astrattamente sussistere la propria giurisdizione nei confronti delle resistenti straniere anche con riguardo a una descrizione da eseguirsi all’estero. Da un lato ha rilevato, infatti, che si versava in materia d’illeciti extracontrattuali (sicché era da considerarsi irrilevante la norma pattizia sul foro invocata dalle resistenti, relativa ad obblighi nascenti dal contratto); dall’altro, che, in virtù del rinvio operato dall’art. 3 della legge n. 218/1995, in materia d’illeciti civili extracontrattuali la giurisdizione del giudice italiano nelle cause con elementi di transnazionalità sussiste tra l’altro in base al criterio del luogo del danno sancito dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 (Art. 5 n. 3), anche oltre l’ambito soggettivo di applicazione della Convenzione (cioè anche quando il “convenuto”, qui evidentemente la resistente americana, non sia domiciliato in uno Stato contraente).
In particolare, il giudice ha rilevato come anche secondo un’interpretazione restrittiva della norma – che esclude di poter affermare sempre e comunque la competenza giurisdizionale del giudice del foro dell’attore, quale luogo in cui il danneggiato subisce una diminuzione patrimoniale – sussistesse comunque la propria giurisdizione, quale giudice propriamente del luogo della lesione, dato che l’app pretesamente illecita era “diffusa, distribuita e utilizzata mediante dispositivi mobili presenti sul territorio italiano”.
Allo scrivente non risultano precedenti negli esatti termini. Per quanto mi consta, è la prima volta che un giudice italiano prende in considerazione il fatto che una determinata app, anche se integrata con una piattaforma web, come un social network, priva di una precisa dimensione territoriale, è destinata ad essere installata e fruita su dispositivi mobili che si trovano in un determinato territorio.
Quanto alla distribuzione “mediante dispositivi mobili presenti sul mercato italiano”, in realtà è più corretto dire che le app designate per i principali sistemi operativi mobili sono distribuite mediante un mercato online accessibile dal dispositivo (app store o equivalente) a partire da diversi territori nazionali; ciò che è rilevante è quindi la possibilità di procurarsi, nel territorio preso in considerazione o anche in quello (v. subito sotto), una copia del programma in asserita contraffazione dei diritti fatti valere, e di usarla ivi – alla condizione, naturalmente, che quei diritti siano tutelati nello stesso territorio, sicuramente sussistente nel caso di specie. In realtà, sospetto, ma non è possibile desumerlo con certezza dall’ordinanza, che in effetti il giudice intendesse dire che l’app in pretesa contraffazione fosse distribuita anche, non solo, sul c.d. app store italiano (quindi, su dispositivi mobili di utenti residenti in Italia). In questo caso, il giudice avrebbe applicato in un certo senso gli insegnamenti contenuti nella recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Mediatech (causa C-170/12, commentata qui), secondo cui il giudice di ogni Stato membro può essere ritenuto competente, rispetto a violazioni commesse tramite Internet, per il danno cagionato nel proprio territorio (ciò tenendo sempre ben presente che le pronunce della CGE relative al Reg. Ce 44/2001, come quella citata, non possono essere automaticamente applicate per interpretare le norme corrispondenti della Convenzione di Bruxelles, richiamate dall’art. 3 l. n. 218/95, per giurisprudenza costante della Cassazione).
Nonostante la positiva affermazione della propria giurisdizione, tuttavia, il giudice ha infine concluso che la richiesta di autorizzare l’esecuzione della descrizione all’estero non potesse essere accolta, per motivi attinenti al merito (in senso lato) che in questa sede non interessa esaminare. Coerentemente, ha confermato la descrizione già eseguita, estendendone l’efficacia alle resistenti straniere e assegnando termine di legge per l’inizio del giudizio di merito; ma ha rigettato la richiesta di autorizzazione dell’esecuzione all’estero.
Non è dato sapere se il giudizio di merito sia stato iniziato nei termini dalla ricorrente. Se così fosse, sarà interessante apprenderne l’esito.