L’EPO modifica il termine per le domande divisionali
Con decisione dello scorso 16 ottobre, l’Ufficio Europeo Brevetti (“EPO”) ha nuovamente modificato le Regole 36, 38 e 135 del Regolamento di Esecuzione della Convenzione sul Brevetto Europeo (il “Regolamento”), abrogando il termine di due anni per il deposito di domande divisionali europee che era stato introdotto nel 2010.
Come è noto infatti, la disciplina attualmente in vigore, introdotta l’1 aprile 2010, prevede alla Regola 36 che le domande divisionali possano essere depositate solo entro due anni dal primo rapporto d’esame sulla domanda anteriore, ovvero dalla comunicazione EPO nella quale viene sollevata per la prima volta l’obiezione di mancanza di unità dell’invenzione della domanda anteriore. Il recente intervento dell’EPO elimina il termine di due anni, prevedendo in generale che sia possibile depositare una domanda divisionale per tutto il periodo in cui la domanda anteriore sia pendente.
La modifica si applicherà a tutte le domande divisionali presentate a partire dal 1° aprile 2014. Ciò porta a pensare che, dopo tale data, potranno essere depositate anche domande divisionali per cui il vecchio termine di presentazione di due anni risulti ormai scaduto, a patto che nel frattempo la domanda “madre” sia ancora pendente.
Infine, forse nell’ottica di scoraggiare il fenomeno delle cosiddette domande divisionali “a cascata”, il nuovo sistema introduce – nella Regola 38 – il pagamento di una tassa aggiuntiva (oltre a quella di deposito) in caso di domande divisionali derivanti da altre domande divisionali.