Nuove norme europee sui prodotti cosmetici
A partire dallo scorso 11 luglio, il nuovo regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (il “Regolamento”) è diventato vincolante in tutti gli Stati Membri con conseguente obbligo da parte degli operatori interessati – siano essi fabbricanti, importatori o distributori di tali prodotti – di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute. Il testo introduce anche importanti novità rispetto alla normativa precedentemente in vigore, soprattutto in relazione ai soggetti responsabili per le eventuali violazioni della nuova disciplina.
In primo luogo, la normativa adotta una nozione più ampia di “prodotto cosmetico”, definito in generale come “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (…) oppure sui denti o sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”(art. 2 lett. a). In realtà, una definizione analoga era già presente nella Direttiva che, tuttavia, forniva anche un elenco – seppure indicativo – delle categorie di prodotti considerati come cosmetici. Il Regolamento ha eliminato tale specificazione (ripresa solo nel Considerando 7), demandando alla Commissione Europea (“CE”) il compito di definire a quali categorie di prodotti sia applicabile il Regolamento (Considerando 8).
La seconda novità rilevante riguarda la predisposizione di un sistema di “persone responsabili” aventi l’obbligo di vigilare sul rispetto della nuova disciplina e chiamate a rispondere in caso di violazioni (il/i “Responsabile/i”). In particolare, l’art. 4 del Regolamento chiarisce che “sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all’interno della Comunità”, individuando con precisione i Responsabili in relazione a diverse circostanze. In generale, per i prodotti fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e poi reimportati, il Responsabile è il fabbricante stabilito all’interno della Comunità, ovvero “la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio”. Qualora, a parità di condizioni, il fabbricante sia invece stabilito all’esterno della Comunità, egli dovrà comunque designare un soggetto responsabile all’interno della stessa. In caso di cosmetici importati, invece, gli importatori sono i Responsabili del prodotto specifico che immettono sul mercato, intendendosi per importatore “una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo”. Vengono infine stabiliti i casi in cui ad assumere responsabilità è il distributore, ossia la “persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario”. Questi diventa Responsabile se “immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio” oppure se “modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili”. A tali fini, la norma precisa che la traduzione delle informazioni relative al cosmetico già immesso sul mercato non ne costituisce modifica.
Ai sensi dell’art. 5, i Responsabili che dovessero rinvenire la non conformità al Regolamento di un prodotto cosmetico da essi immesso sul mercato “adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo (se non ancora immesso sul mercato) o richiamarlo (se già reso disponibile all’utilizzatore finale)”. Il Responsabile ha altresì l’obbligo di predisporre una documentazione informativa sul prodotto commercializzato, da tenere a disposizione delle autorità competenti e da conservarsi per dieci anni dopo la data di immissione in commercio dell’ultimo lotto del prodotto stesso (art. 11). Obblighi specifici riguardano inoltre i distributori che, prima di commercializzare il cosmetico, devono verificare la corretta predisposizione dell’etichetta (compresa la conformità ai requisiti linguistici) e la “data di durata minima” fino alla quale il prodotto conservato correttamente mantiene le sue proprietà. Inoltre, il distributore è tenuto a non immettere sul mercato prodotti che ritenga non conformi e, qualora gli stessi siano già stati messi in commercio, deve verificare che siano adottate le necessarie misure correttive oppure provvede a ritirarli o richiamarli (art. 6).
In aggiunta, per quanto concerne l’obbligo di sicurezza per la salute umana imposto sui cosmetici dall’art. 3, il Regolamento prevede un’inversione dell’onere della prova a carico dei Responsabili. In sostanza, saranno questi ultimi a dover dimostrare la sicurezza dei prodotti, garantendo che gli stessi, prima dell’immissione sul mercato, sono stati sottoposti a idonea valutazione di sicurezza con elaborazione della relativa relazione di cui all’Allegato 1 del Regolamento.
Infine, il Regolamento contiene le indicazioni da apporre sull’etichetta dei cosmetici (art. 19) occupandosi altresì delle altre dichiarazioni relative al prodotto destinate ad informare il consumatore. In particolare, l’art. 20 stabilisce che, sia in sede di etichettatura, sia di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità, non vanno impiegate “diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono”. Con Regolamento (UE) n. 655/2013 dello scorso 10 luglio (in vigore dallo scorso 11 luglio) la CE ha integrato tale disposizione definendo una serie di “criteri comuni” per giustificare l’utilizzo di una dichiarazione in relazione a un cosmetico (disponibili qui http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:IT:PDF e qui http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf per le relative linee guida applicative). In linea generale, tali criteri stabiliscono che la comunicazione scelta debba essere conforme alla legge, vera, supportata da prove adeguate e verificabili, onesta, corretta e atta a condurre il consumatore a compiere una scelta informata. Questa specifica normativa è infatti finalizzata a tutelare i consumatori contro messaggi ingannevoli sui prodotti cosmetici e si applica a “tutte le dichiarazioni, indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato, dalle funzioni attribuite al prodotto e dal pubblico destinatario”. Peraltro, in base all’articolo 2 del Regolamento 655/13, anche sotto questo profilo è il Responsabile a garantire che le diciture scelte siano conformi ai criteri comuni e coerenti con la documentazione informativa sul prodotto.