Il Tribunale dell’UE protegge il monogramma di Chanel contro un disegno confliggente
Lo scorso 18 luglio, il Tribunale dell’Unione Europea (“TUE”), nel caso T-57/16, ha annullato una decisione con cui la terza commissione di ricorso dell’EUIPO aveva rigettato una domanda di nullità proposta dalla maison francese Chanel SAS contro il disegno comunitario di seguito raffigurato (a sinistra), registrato come ornamento di cui alla classe 32 della classificazione di Locarno. L’EUIPO aveva ritenuto, inter alia, che l’impressione generale prodotta nell’utilizzatore informato da tale disegno fosse diversa da quella generata dal celebre monogramma Chanel costituito da due “c” intersecate e contrapposte, registrato come marchio sin dal 1989 (a destra); il TUE, invece, ha raggiunto conclusioni di segno opposto – per i motivi illustrati più avanti – e ribaltato la decisione.
Nel proprio ricorso al TUE, Chanel lamentava vizi nella motivazione resa dalla commissione di ricorso dell’EUIPO con riferimento, tra l’altro, all’asserita presenza di carattere individuale nel disegno della controparte. In particolare, la ricorrente lamentava che la commissione: i) non avesse tenuto conto del tipo di prodotti su cui il disegno in questione era applicato; ii) ai fini del raffronto, non avesse considerato, come invece avrebbe dovuto fare, anche l’uso del disegno ruotato di 90° rispetto alla raffigurazione presentata in sede di domanda di registrazione; e iii) non avesse adeguatamente tenuto conto, pur avendolo accertato, del fatto che l’autore del disegno aveva goduto di un ampio margine di libertà nel realizzare il disegno stesso; circostanza che, per giurisprudenza costante, fa sì che piccole differenze tra i disegni siano considerate non sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nel loro utilizzatore.
L’EUIPO si difendeva sostenendo di non essere tenuto a considerare l’uso dei disegni sui prodotti, posto che le relative condizioni di utilizzo dipendono interamente dalla volontà delle parti, e che, nonostante la riconosciuta ampia libertà dell’autore, le differenze esistenti tra la parte centrale dei disegni – a suo avviso significative – fossero comunque tali da escludere l’identità tra le rispettive impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato.
Per prima cosa, il TUE ha rilevato come non fossero contestati tra le parti: i) l’anteriorità del monogramma Chanel rispetto al disegno della controparte; ii) la riferibilità di quest’ultimo ad un ornamento; iii) il fatto che gli utilizzatori informati del disegno contestato fossero da identificarsi sia in professionisti che in utenti finali; e iv) l’ampiezza della libertà dell’autore del disegno nella sua realizzazione. Ciò premesso, il TUE ha proceduto a valutare se la commissione avesse compiuto o meno errori, da un lato, nella mancata considerazione della natura dei prodotti su cui il disegno contestato era applicato e, dall’altro, nel confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni in conflitto.
Quanto al primo profilo, i Giudici europei hanno stabilito che la decisione impugnata fosse corretta, essendosi la commissione giustamente limitata a considerare il disegno come incorporato in un ornamento, posto che “non era tenuta ad individuare il prodotto nel quale detto ornamento era destinato ad essere applicato” e che, in assenza di indicazioni nella domanda di registrazione circa la sua destinazione o funzione, “non era possibile determinare il settore dei prodotti nei quali il disegno contestato era destinato ad essere incorporato (…) né confrontarlo con quello del monogramma Chanel”.
Con riferimento al secondo, invece, essi hanno stabilito che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dai due disegni, da considerarsi globalmente, non possa dirsi diversa e che quindi il disegno contestato non goda di carattere individuale, tant’è che esso “può essere percepito, in una certa misura, come creazione ispirata dall’idea del monogramma Chanel”, posto che la sua scelta “non era in alcun modo subordinata a considerazioni di alcun genere e il suo autore non (lo) ha distinto in modo sufficiente (…) rispetto al monogramma”. Infatti, nonostante le diverse parti centrali dei disegni – comunque composte “da forme ovali simili che si dissolvono nella (loro) immagine globale” – in ogni caso poco percepibili dall’utilizzatore informato soprattutto quando il disegno contestato viene usato in un orientamento che varia di 90°, “le parti esterne, che determinano in modo considerevole il contorno e l’impressione generale suscitati dai disegni in conflitto, sono molto simili e quasi identiche”. Per il TUE, questa conclusione è peraltro rafforzata, da un lato, dalla pacifica ampia libertà di creazione a disposizione dell’autore del disegno contestato, che – come ricordato sopra – richiede differenze notevoli tra i disegni perché si possa sostenere che questi generino impressioni diverse nell’utilizzatore di riferimento; e, dall’altro, dal fatto che il disegno contestato, in quanto destinato ad ornamenti, può essere applicato a qualunque prodotto, per cui, essendo “quasi impossibile determinar(n)e in via preliminare (…) l’utilizzo”, è necessario analizzare ancor più “minuziosamente le impressioni generali suscitate dai disegni in conflitto”. Alla luce di quanto sopra, il TUE ha pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata.