Isgrò vs Waters: per il Tribunale di Milano la copertina dell’album dell’ex membro dei Pink Floyd costituisce plagio delle opere dell’artista siciliano
Con ordinanza dello scorso 25 luglio, la sezione specializzata in materia di impresa A del Tribunale di Milano ha confermato l’inibitoria in precedenza emessa inaudita altera parte su richiesta del noto artista concettuale Emilio Isgrò contro Sony Music Entertainment Italy S.p.A. (infra Sony), distributrice italiana di “Is this the life we really want?”, ultimo album del cantautore Roger Waters ex bassista dei Pink Floyd. Con tale provvedimento il Tribunale ha vietato in via cautelare a Sony di proseguire la commercializzazione, la diffusione e la distribuzione della veste grafica dell’album (involucro, copertina, libretto illustrativo ed etichette) in quanto costituente violazione dei diritti d’autore su alcune opere realizzate da Isgrò e, in particolare, sull’opera “Cancellatura” del 1964.
Nel procedimento in questione, Sony si difendeva affermando che: i) la tecnica della cancellatura non sarebbe appropriabile essendo un’idea e non una forma rappresentativa – tecnica che comunque sarebbe stata usata per la prima volta dal celebre artista dadaista Man Ray nell’opera “Poeme Optique” del 1924; ii) il contenuto concettuale della copertina dell’album sarebbe differente da quello dell’opera di Isgrò, essendo ispirata alla censura di documenti operata dal governo USA; iii) non sarebbe stato instaurato il necessario contraddittorio nei confronti degli autori della copertina; e iv) il periculum in mora non sarebbe stato provato dal ricorrente.
Dopo un vano tentativo di conciliazione tra le parti, per favorire il quale il Tribunale aveva sospeso l’inibitoria disposta, quest’ultima è stata integralmente confermata, con previsione di una penale pari a € 100 per ogni sua violazione e con ordine di pubblicazione del relativo dispositivo su due testate di rilevanza nazionale, sia cartacee che online; ciò sulla base delle seguenti considerazioni.
Per prima cosa, il Tribunale ha ricordato che il diritto d’autore tutela unicamente “l’opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l’idea sottostante” alla stessa: è dunque irrilevante ogni discussione sull’ipotetico significato delle opere oggetto del giudizio, dato che non è la tecnica della cancellatura in sé a costituire oggetto del diritto di uso esclusivo invocato da Isgrò, bensì la sola forma espressiva rappresentata nelle sue opere. In secondo luogo, ha evidenziato che l’unico requisito che un’opera deve possedere per essere tutelata dal diritto d’autore è il carattere creativo, che per giurisprudenza costante può essere anche modesto; detto concetto, ha sottolineato il Tribunale, “non coincide con quello di originalità e novità assoluta”, posto che il diritto d’autore protegge anche un’opera “composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti”. In applicazione di tali criteri, l’opera di Isgrò è stata pertanto ritenuta dotata di carattere creativo e quindi meritevole di tutela; di più, sebbene non sia richiesto dalla legge (non trattandosi di disegno industriale, unica categoria di opere per cui è previsto questo requisito addizionale), secondo il Tribunale, “Cancellatura” è stata ritenuta possedere anche un proprio valore artistico, dato il consolidato riconoscimento che questa vanta presso l’ambiente culturale contemporaneo. Peraltro, la precedente opera di Man Ray – comunque ritenuta evidentemente diversa dal Giudice, poiché i tratti neri continui su sfondo bianco ivi raffigurati non coprono alcun segno grafico – “non priverebbe di carattere creativo (…) l’opera “Cancellatura” del 1964 di Isgrò, per l’impronta personale e il carattere individuale della rappresentazione e per il suo valore artistico” nemmeno ammettendo che questa sia effettivamente stata d’ispirazione per l’artista ricorrente.
Accertata la tutelabilità dell’opera di Isgrò, il Tribunale è poi passato a confrontare in concreto quest’ultima con la veste grafica dell’album contestato, stabilendo che tale veste “ha ripreso pedissequamente la forma espressiva personale dell’artista Isgrò”, stante la comune raffigurazione di “linee nere, tracciate in modo irregolare, che lasciano trasparire alcuni segni grafici sottostanti e mettono in evidenza le residue parole risparmiate dalle cancellature mediante linee nere”. Per giunta, tale circostanza era già stata rilevata al momento del lancio dell’album anche dalla critica musicale e dell’arte, che aveva immediatamente associato la copertina contestata all’artista siciliano. Alla luce di tutto quanto sopra, l’uso di tale veste grafica, riproduzione dell’opera di Isgrò, è stato ritenuto illecito data l’assenza di autorizzazione da parte dell’artista.
Il Tribunale, non ha peraltro ritenuto fondate nemmeno le altre censure avanzate da Sony: infatti, ha stabilito, da un lato, che non fosse necessario instaurare il contradittorio anche nei confronti degli autori della copertina controversa, posto che – come è noto – ai sensi dell’art. 156 l.d.a. e della c.d. Direttiva Enforcement (2004/48/CE), destinatario di inibitoria può essere tanto l’autore della violazione di diritti d’autore, quanto l’intermediario i cui servizi vengono usati per realizzarla – categoria cui Sony in qualità di distributrice senz’altro appartiene; dall’altro, che nel caso di specie sussistesse senz’altro il periculum in mora, considerando la rapidità e la diffusione dell’illecito di per sé idonee ad arrecare un danno grave al ricorrente, anche personale, stante la natura del diritto leso.