1 ottobre 2017: al via le ulteriori modifiche introdotte dal nuovo Regolamento sui marchi UE

Dal prossimo mese troveranno effettiva applicazione alcune importanti modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 2015/2424 –  di cui abbiamo già parlato qui in questo blog – all’attuale normativa in materia di marchi dell’UE, disciplinata dal Regolamento CE n. 207/2009.

Di seguito, una sintesi delle novità più significative.

  • Abolizione del requisito della rappresentabilità grafica del marchio

Grazie all’abolizione di tale requisito sarà possibile registrare anche marchi c.d. non tradizionali, quali, ad esempio, marchi sonori, di movimento e olfattivi, che per loro natura non sono facilmente suscettibili di essere rappresentati graficamente. Infatti, potrà costituire oggetto di registrazione europea qualunque segno rappresentato in modo “chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettivo”, tramite l’uso di qualunque tecnologia disponibile.

In particolare, il Regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea (“REMUE”) – modificato lo scorso maggio alla luce delle modifiche introdotte dal Reg. EU n. 2015/2424 – prevede, ad esempio, che per i marchi sonori potrà essere depositato presso l’EUIPO il relativo file audio; per quelli di movimento, invece, un file video o  una  serie  di  immagini  statiche  in  sequenza  che  evidenzino  il movimento in questione. Nessuna indicazione viene invece offerta al momento circa la registrazione di marchi olfattivi, che sembra restare problematica.

Tale Regolamento prevede poi anche nuovi modi per registrare marchi di colore e di forma: infatti, per i primi, sarà possibile indicare, oltre alla rappresentazione grafica, anche il codice cromatico generalmente riconosciuto relativo a colori specifici; per i secondi, sarà possibile presentare un file 3D che li rappresenti.

  • Equiparazione al marchio delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai fini delle anteriorità

La registrazione anteriore di IGP e DOP viene espressamente riconosciuta come causa impeditiva della registrazione successiva di un marchio identico o simile, con la conseguenza che sarà possibile muovere azioni contro detti marchi azionando tali tipologie di privative anteriori.

  • Introduzione dei c.d. marchi di certificazione UE

Viene introdotto un nuovo tipo di marchio, ossia il c.d. marchio di certificazione, in realtà già presente a livello nazionale in alcuni Stati UE. Tali marchi potranno essere registrati per prodotti e/o servizi certificati dal relativo titolare quando questi possiedano determinate caratteristiche richieste a tal fine, che riguardino i relativi materiali, procedimenti di fabbricazione, qualità, recisione o altre caratteristiche (ma non l’origine geografica, esistendo, come è noto, privative apposite per questa specifica caratteristica).

L’uso di questo tipo di marchi sarà possibile solo fintanto che i relativi prodotti e/o servizi manterranno le caratteristiche per cui sono stati certificati. Per la registrazione di una marchio di certificazione sarà necessario depositare presso l’EUIPO, entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione, anche il relativo regolamento d’uso, indicante i soggetti abilitati all’uso di tale marchio, le caratteristiche oggetto della certificazione, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza sullo stesso.

Indietro
Indietro

Il Tribunale di Milano sulla contraffazione delle fibbie “Vara” di Ferragamo

Avanti
Avanti

Il Tribunale dell’UE protegge il monogramma di Chanel contro un disegno confliggente