Il contratto dei calciatori dilettanti: le modifiche alla luce della riforma del diritto sportivo

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Calciatori hanno di recente stipulato il nuovo accordo collettivo nazionale, valido esclusivamente per la stagione 2023/2024, per la regolamentazione dei contratti di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, in adattamento alla recente riforma che ha colpito l’ordinamento sportivo (d.lgs. n. 36 del 2021).

Oggi il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo è infatti regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2021, modificato a seguito del decreto correttivo n. 120 del 2023, il quale stabilisce che “nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”.

Proprio in attuazione della nuova disciplina i vertici del mondo calcistico dilettantistico si sono riuniti per disciplinare il contenuto dei nuovi contratti da applicare a rapporti di collaborazione fra le società di calcio partecipanti ai campionati dilettantistici da un lato e i calciatori e le calciatrici dall’altro, con esclusione degli atleti professionisti (ovvero coloro che partecipano ai campionati maschili di Serie A, Serie B, Lega Pro e femminile di Serie A). Nel caso di lacune si applicheranno le norme statuarie e regolamentari della FIGC.

Il contratto collettivo siglato prevede quindi la stipula di un contratto di lavoro, che si presume di natura autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;

- sia sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

Il contratto, redatto sulla base del Modulo di Contratto Tipo fornito dalla Lega, dovrà avere forma scritta a pena di nullità e dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante della società destinataria delle prestazioni sportive e del lavoratore o della lavoratrice. Sarà consentito inserire dei patti di opzione sempre che la durata complessiva del contratto non vada a superare la durata massima prevista dalle norme federali (3 anni per i minorenni e 5 anni per i maggiorenni). Altresì consentita sarà la cessione del contratto, previo ottenimento del consenso del lavoratore, così come la previsione di clausole volte a regolare gli effetti in caso di promozione della squadra in cui milita il dipendente sportivo.

Il contratto dovrà essere depositato presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, così come saranno soggetti a deposito eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi. Una volta conclusa la procedura di deposito, sarà necessaria l’approvazione da parte dell’Organo Federale che dovrà comunicare l’avvenuta o mancata approvazione a società e atleta. Nel caso in cui, invece, non pervenga alcuna comunicazione nei trenta giorni successivi al deposito (o nel minor tempo previsto dalle norme FIGC), la procedura si intenderà tacitamente completata.

Per quel che riguarda i compensi del/della calciatore/trice, si deve partire dal presupposto che l’ordinamento sportivo appresta tutela alle sole pattuizioni economiche previste nei contratti depositati. Il compenso dovrà essere inserito a lordo e, ove si stipuli un contratto pluriennale, sarà necessario indicare il salario per ogni singola stagione. È consentito l’inserimento di premi che però non potranno essere superiori, effettuando il calcolo su ogni singola stagione sportiva, al compenso totale determinato in parte fissa. I bonus potranno essere legati al conseguimento di risultati sportivi della squadra (es. vittoria campionato, raggiungimento play off, salvezza) o ai risultati individuali (es. numero di presenze, di assist, di goal segnati).

Di particolare importanza, in un’ottica di un calcio rivolto sempre più verso la figura della donna, è la previsione secondo cui in caso di gravidanza della calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente o la normativa FIFA qualora più favorevole.

Gli artt. 7 e 8 dell’accordo collettivo si occupano degli obblighi in capo all’atleta e alla società prevedendo un elenco di comportamenti richiesti dalle parti. Tra le previsioni più interessanti vi è la possibilità per il/la calciatore/trice di esercitare ulteriori attività lavorative purché compatibili con l’impegno assunto e non in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società, così come la possibilità per quest’ultima di sospendere il corrispettivo dell’atleta nel caso di squalifica da parte degli Organi di Giustizia Sportiva FIGC superiore a 30 giorni o corrispondente a 5 giornate derivanti da condotte esclusivamente imputabili al tesserato.

Considerando la particolare specificità del settore, in conformità con quanto previsto dallo stesso D.lgs. 36/2021, il contratto dovrà prevedere una clausola compromissoria in forza della quale le parti si obbligano a deferire le controversie tra Società e Atleta a un collegio arbitrale composto da tre membri (uno designato dall’atleta, uno scelto dalla società e il terzo tra le persone indicate negli appositi elenchi depositati dalla LND e dall’A.I.C. presso la FIGC).

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