Il caso Amanda Knox, tra diritto di cronaca e diritto alla privacy
(Trib. Milano, sent. n. 3967/2014 del 21.3.2014, G. U. Dr.ssa Dorigo – Amanda M. Knox c. RCS Mediagroup e al.)
Poche settimane dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Firenze, con l’ennesimo colpo di scena in una vicenda giudiziaria durata ormai 7 anni, condannasse Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l’omicidio di Meredith Kercher (ma pendono i termini per il ricorso in Cassazione) un’altra sentenza sulla stessa vicenda, questa volta di un giudice civile, veniva depositata a Milano nel silenzio generale, lontana dai riflettori.
Il giudizio civile in questione è un prodotto di quello penale celebrato tra Perugia e Firenze, poiché ha ad oggetto gli aspetti patologicamente mediatici del primo e il difficile equilibrio tra il diritto d’informazione e il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati. Paradosso vuole che il processo generato dal clamore mediatico del caso Knox, e relativo proprio a quel clamore, sia stato quasi completamente ignorato dai media.
Eppure, sebbene la morte di un essere umano sia un fatto incomparabilmente più grave di una violazione della privacy, la sentenza milanese affronta questioni di non poco conto: l’imputato di reati gravi ha un diritto alla riservatezza diverso, o minore, rispetto agli altri? Fin dove può spingersi la cronaca giudiziaria di un processo famoso?
Il processo civile milanese ha, peraltro, in comune con quello penale celebrato tra Umbria e Toscana il tormentato iter processuale e il rimbalzo tra corti inferiori e superiori. Esso è cominciato nel dicembre 2008, quando Amanda Knox – all’epoca in custodia cautelare nel carcere di Capanne per il delitto Kercher – ha promosso ricorso per violazione della privacy innanzi al Tribunale di Milano contro l’editore del Corriere della Sera, R.C.S. Mediagroup, il direttore del medesimo quotidiano, la casa editrice R.C.S. Libri e la giornalista F. S. per l’illecito trattamento dei propri dati personali sensibili.
La Knox lamentava la pubblicazione, in alcuni articoli e in un instant book sulla sua vicenda a firma della stessa giornalista, di passi estratti dal suo diario personale – finito agli atti del processo penale – contenenti un elenco di persone con la quale la stessa aveva avuto rapporti sessuali e descrizioni dettagliate delle sue attività e preferenze sessuali.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che i resistenti avessero oltrepassato i limiti del diritto di cronaca e condannandoli al risarcimento dei danni. Questi avevano però impugnato la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, che l’aveva cassata con rinvio per insufficiente motivazione, imponendo al giudice del rinvio di rivalutare la vicenda attenendosi ai principi di diritto in materia di privacy ed attività giornalistica fissati dal Codice della privacy e dal Codice di deontologia giornalistica a questo allegato.
In particolare, la Corte aveva richiamato l’art. 137 comma 3 del Codice della privacy che in materia di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche fissa, a tutela della dignità e della riservatezza della persona, il limite della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Questo limite è specificato in particolare dall’art. 6 comma 1 del Codice di deontologia giornalistica, che recita: “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”. L’art. 11 dello stesso codice deontologico contiene un divieto di trattamento di dati relativi alle “abitudini sessuali” di persone identificabili, fatta salva l’essenzialità dell’informazione come definita sopra.
La difesa dei resistenti aveva sin dall’inizio sostenuto che la descrizione dettagliata di dati personali sensibili della ricorrente fosse essenziale in relazione alla peculiarità del fatto e ai modi particolari in cui esso era avvenuto.
Ma il giudice del rinvio ha ritenuto invece che l’applicazione dei principi richiamati dalla Cassazione alla fattispecie imponesse di accogliere la domanda di Amanda Knox, confermando in ciò il primo giudizio.
Nel motivare la propria decisione, il giudice ha rilevato che non potesse negarsi che i fatti oggetto degli articoli contestati fossero di rilevanza pubblica; e che, in linea di principio, il tema della gestione della propria vita affettiva e sessuale da parte della ricorrente fosse pertinente rispetto alla vicenda di cronaca in cui questa era coinvolta, che, per quanto era dato all’epoca desumere dagli atti processuali divulgati, era maturata nel contesto di una violenza sessuale, posta in essere da uno dei co-imputati alla presenza degli altri. In altre parole, il tema sessuale caratterizzava gli avvenimenti di cronaca trattati e l’orientamento della Knox nella scelta dei valori propri delle relazioni sessuali poteva ritenersi pertinente alla descrizione e alla comprensione dell’ambito relazionale in cui era maturato l’omicidio.
Ciò detto, a parere del giudice la tesi giornalistica proposta dall’autrice – quella di una non equilibrata gestione dell’affettività e della libertà sessuale della Knox, coerente con l’ambito relazionale in cui era maturato l’omicidio di Meredith Kercher – avrebbe potuto essere trattata senza l’esposizione di dettagli relativi al numero e al tipo dei rapporti sessuali della ricorrente, oltre che dei dati sensibili di soggetti terzi estranei ai fatti, per di più relativi a persone, contesti di luogo e di tempo estranei alla scena del crimine.
L’esposizione di questi dettagli non avrebbe contribuito, secondo il giudice, né alla ricostruzione storica del delitto né alla sua comprensione, e neppure avrebbe consentito un approfondimento del carattere della Knox ulteriore rispetto a quello ottenibile semplicemente veicolando la notizia del disinvolto uso della propria libertà sessuale. Tale esposizione sarebbe stata quindi inessenziale rispetto all’esigenza informativa e, semmai, comprensibile in un’ottica di provocazione della morbosa eccitazione dei lettori.
Nella propria ampia motivazione, il giudice ha sottolineato come non sarebbe consentito “…innalzare la soglia di ammissibilità dell’intrusione nella sfera personale dell’interessato in proporzione del clamore mediatico del fatto”, poiché, in tal modo, si sgancerebbe l’essenzialità e la pertinenza del dato personale trattato dall’oggettiva rilevanza pubblica della vicenda “… per collegarlo alla mera ed umorale curiosità del pubblico dei lettori e, soprattutto, per piegarlo agli interessi economici, o di altra natura, perseguiti dai mezzi di comunicazione, e in particolare al profitto che agli stessi ne deriva”.
Ne deriverebbe il pericolo di “innesco di un circuito mediatico autoreferenziale (ed auto assolutorio)” e in particolare “il rischio di legittimare campagne di stampa scandalistiche finalizzate a meri interessi di cassa … se non a scopi meno trasparenti e certamente non meritevoli di tutela. Verrebbe così consentito il trattamento di dati personali sensibili, ivi inclusi quelli cosiddetti ‘super sensibili’, al solo fine di alimentare e mantenere vivo l’interesse del pubblico non in misura proporzionale all’oggettiva rilevanza sociale del fatto ed al corrispondente diritto alla sua conoscenza, ma in forza di interessi non meritevoli di tutela …”.
Il giudice ha ricordato a questo proposito il fenomeno moderno della “creazione” del caso mediatico, quando, a parità di condizioni, ad un fatto di cronaca viene assegnato dai mezzi di comunicazione di massa un rilievo assai maggiore rispetto ad altri analoghi; e ha rilevato che nell’ordinamento italiano non ha cittadinanza la possibilità di ancorare la tutela del diritto alla protezione dei propri dati personali ad un fattore variabile come il rilievo mediatico del fatto, potenzialmente indipendente dai valori tutelati.
Il giudice ha osservato, infine, che la pubblicabilità di atti di un processo penale contenenti dati personali di per sé non consente l’indiscriminata pubblicazione del contenuto di quei medesimi atti; il giornalista, cioè, ha comunque il dovere di filtrare il contenuto delle fonti nel rispetto delle norme poste a tutela dei diritti fondamentali dal Codice della privacy e dal codice deontologico.
Il giudice ha quindi concluso che fosse stata posta in essere l’illecita diffusione di dati personali sensibili della Knox, concretamente idonea a determinare la lesione della sua riservatezza. Ha pertanto condannato tutti i resistenti in via solidale tra loro a risarcire ad Amanda Knox i danni morali (liquidati in via equitativa) e le spese.
Se questa sentenza non sarà ribaltata ancora una volta in sede di impugnazione, essa costituirà un sicuro punto di riferimento per il futuro nei casi di conflitto tra la cronaca giudiziaria e il diritto alla privacy; conflitti di questo tipo di certo non mancano ai nostri giorni.