Il Tribunale di Milano sulla tutela autoristica del testo letterario

Con ordinanza del 21 febbraio 2014 il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dr.ssa Giani, si è pronunciato in materia di tutela di diritto d’autore di un testo letterario, ripercorrendo i principi cardine della normativa autoristica in materia.

La vertenza da cui nasce la pronuncia era stata avviata dai signori RF e RAF (collettivamente i “ricorrenti”) i quali affermavano di essere autori di un libro pubblicato in Canada nel 1995 e in Italia nel 1997, e di essere venuti a conoscenza, nell’ottobre 2013, della pubblicazione di un libro altrui illecitamente contenente parti integrali del proprio, redatto dagli autori DM, ES e IM, pubblicato dalla casa editrice EE e distribuito in Italia dalla LF (collettivamente i “resistenti”). I ricorrenti chiedevano perciò che i resistenti fossero inibiti dalla riproduzione e messa in commercio del libro con fissazione di penale, sequestro degli esemplari del libro prodotti e pubblicazione dell’ordinanza.

I resistenti si difendevano affermando che la riproduzione in questione non fosse illecita poiché: i) l’opera e i nomi dei ricorrenti erano stati citati nella bibliografia, con conseguente riconoscimento in capo ai ricorrenti della paternità dell’opera; ii) le riproduzioni erano limitate al primo capitolo del libro dei resistenti; iii) il libro dei resistenti era stato scritto con organizzazione del lavoro e forma espressiva differenti da quella utilizzata nel libro dei ricorrenti; iv) l’originalità dell’idea contenuta nel libro dei ricorrenti era attribuibile ad altra persona (estranea al giudizio). La LF aggiungeva inoltre che, quale mera distributrice del libro, essa non aveva avuto alcun ruolo nella realizzazione del libro; oltre ad averne sospeso immediatamente la commercializzazione e ad averne venduto un numero modesto di copie.

Nell’ordinanza in commento il Giudice accoglie il ricorso rilevando che “tali riproduzioni, avvenute senza autorizzazione, di numerose parti del libro dei ricorrenti, seppur tutte circoscritte al solo primo capitolo del libro, violano i diritti – sia di utilizzazione economica che morali – degli autori, i quali hanno il diritto esclusivo di riprodurre e commercializzare l’opera, nonché di rivendicarne la paternità. La riproduzione di numerose parti dell’opera dei ricorrenti con variazioni lessicali o sintattiche marginali fa escludere che si possa parlare di una organizzazione autonoma e creativa dell’opera dei resistenti, con riguardo al capitolo 1 nel quale sono contenuti i brani riprodotti. Se è vero che la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, è ben vero che nel caso in esame, attraverso la riproduzione di mappe e di parti di brani identici o con marginali variazioni linguistiche, vi è stata la ripresa proprio della forma espressiva adottata dai ricorrenti”.

Il Giudice precisa poi che non vale a escludere l’illecito il fatto che i ricorrenti fossero citati nella bibliografia: la fattispecie in questione non rientra infatti – stante il suo carattere commerciale – nelle ipotesi di limitazione della tutela dei diritti d’autore previste dall’art. 70 della Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/41, “L.d.A.”), secondo il quale “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. In aggiunta, se anche tale fattispecie rientrasse nelle ipotesi previste dalla norma, la semplice citazione del titolo dell’opera e dei nomi dei ricorrenti nella bibliografia non sarebbe sufficiente ad attribuire ai ricorrenti la paternità delle parti dell’opera integralmente riprodotte dai resistenti.

Infine, precisa il Giudice, non vale a escludere l’illecito nemmeno il fatto che l’idea alla base del libro dei ricorrenti non fosse originale: “il requisito della creatività non va inteso come originalità e novità assoluta, e non è costituito dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per creatività soggettiva (Cass , 28-11-2011, n. 25173, T. Milano, 08-02-2011)”.

Alla luce di quanto precede, l’ordinanza ha quindi accolto il ricorso, inibito i resistenti dal riprodurre e commercializzare il primo capitolo del loro libro, con fissazione di penale di € 400 per ogni successiva violazione e di € 200 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, e disposto il sequestro degli esemplari del libro “anche nei confronti dei terzi che ne facciano commercio e che li abbiano ricevuti dalle parti in causa”.

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Azione cautelare difensiva del preteso contraffattore del brevetto: un caso da manuale (Ord. Trib. Milano del 17.2.2014, R.G. 89649/2013)

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