Facebook perde ancora contro CasaPound: illegittima la disattivazione della pagina e degli account del movimento
Un’ordinanza pronunciata lo scorso 24 aprile nella controversia tra Facebook Ireland Ltd. e Casapound ha segnato la seconda vittoria a favore del movimento di estrema destra: il Tribunale di Roma, XVII sez. civile, ha infatti rigettato il reclamo promosso da Facebook avverso l’ordinanza del 12/12/2019, con cui il giudice aveva ordinato la riattivazione immediata della pagina social del movimento e dell’account personale dell’amministratore della pagina, che erano stati precedentemente oscurati da Facebook per ritenuta violazione delle Condizioni d’Uso della piattaforma.
Sostenendo che l’esclusione del movimento di estrema destra dal social implicasse l’esclusione anche dal dibattito politico, CasaPound aveva dapprima diffidato Facebook (che non aveva fornito alcun preavviso o motivazione rispetto alla misura adottata) e successivamente proposto ricorso avanti il Tribunale di Roma per chiedere la riattivazione della pagina e dell’account. Contro tale richiesta e a fondamento della misura adottata, invece, Facebook aveva lamentato la violazione da parte di CasaPound delle Condizioni d’Uso della piattaforma, per una serie di episodi (dichiarazioni e proteste sui campi rom, l’esibizione di manifesti contenenti la croce celtica) – verificatisi al di fuori della piattaforma ma imputabili ai membri di CasaPound – che avevano indotto a qualificare il movimento come organizzazione che incita all’odio e alla violenza, ai sensi della definizione prevista nelle Condizioni d’Uso stesse; qualificazione che legittimava Facebook a recedere dal contratto.
Secondo il Tribunale di Roma, però, la promozione delle finalità del movimento di estrema destra sulla relativa pagina Facebook non costituiva di per sé incitamento all’odio e alla violenza, né la responsabilità per gli episodi all’origine della disputa (imputabili a membri e simpatizzanti dell’organizzazione) poteva essere attribuita a CasaPound, causando così l’oscuramento della pagina. Ritenendo non sussistente la violazione lamentata, pertanto, il Tribunale aveva accolto il ricorso di CasaPound, affermando inoltre che l’importanza assunta da Facebook nello scenario politico contemporaneo determinava in capo al fornitore del servizio uno speciale obbligo di tutela del pluralismo partitico (art. 49 Cost.), del principio di libera associazione (art. 18) ed espressione (art. 21), che dovevano costituire per il fornitore del servizio “ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti”.
Avverso tale ordinanza, Facebook aveva proposto reclamo, sottolineando anzitutto che la natura di organizzazione politica di CasaPound non implicava né la possibilità di questa di sottrarsi al rispetto delle Condizioni d’Uso della piattaforma, né un obbligo “pubblicistico” del fornitore di farsi garante dei principi costituzionali sopracitati. In secondo luogo, Facebook aveva ribadito la sussistenza di una violazione dei termini contrattuali da parte di CasaPound: sebbene, infatti, gli episodi contestati fossero avvenuti al di fuori della piattaforma, questi consentivano di qualificare CasaPound come organizzazione che incita all’odio e alla violenza, per via del fatto che erano stati posti in essere con sistematicità, da una pluralità di simpatizzanti (inclusi esponenti di vertice) e sotto le insegne dell’associazione, in coerenza con le idee da questa professate ed in attuazione dei suoi scopi di movimento autoproclamatosi fascista. Come visto sopra, tale qualificazione legittimava Facebook (sempre ai sensi delle Condizioni d’Uso) a recedere dal servizio disabilitando la pagina e l’account riconducibili a CasaPound.
Sul fronte opposto, invece, CasaPound aveva sostenuto che fosse preclusa a Facebook qualsiasi valutazione di condotte estranee all’utilizzo del servizio e che, in ogni caso, il richiamo al fascismo storico non implicasse automaticamente l’adesione alle posizioni razziste e discriminatorie da questo sostenute. Pertanto, concludeva per l’insussistenza di una violazione degli standard della comunità.
Con la decisione qui commentata, il collegio giudicante ha rigettato il reclamo proposto, confermando l’insussistenza di una violazione contrattuale da parte di CasaPound.
Il giudice ha anzitutto affermato che il contratto tra Facebook e l’utente costituisce senz’altro un normale contratto di diritto civile che non implica alcun obbligo di carattere pubblicistico in capo al fornitore del servizio, ma che, ciononostante, trova limite nei principi della Costituzione. Di conseguenza, le norme delle Condizioni d’Uso che consentono di dare rilevanza, ai fini del recesso del gestore, ad una qualità intrinseca dell’associazione politica (che in quanto tale non deve necessariamente essersi manifestata nell’utilizzo del servizio Facebook) sono lecite nei limiti in cui vengono interpretate e applicate nel rispetto dei principi costituzionali richiamati.
Nel caso di specie, le contestazioni della reclamante si fondavano per lo più sui caratteri illeciti dell’associazione in sé e sulla sua ritenuta incompatibilità con gli standard di Facebook, anziché sulle singole violazioni imputabili ai membri della stessa: in altre parole, secondo Facebook, il richiamo operato da CasaPound all’ideologia fascista implicava di per sé l’adesione a politiche discriminatorie/razziste incompatibili con quelle del servizio Facebook e legittimava perciò il recesso del fornitore, in applicazione delle regole contrattuali.
Tuttavia, il collegio del reclamo ha osservato che il carattere illecito di una associazione deve essere valutato alla stregua delle norme previste dal nostro ordinamento e che, sulla base degli elementi raccolti nel corso del giudizio, la valutazione operata da Facebook finiva per ampliare indebitamente i limiti di tali norme, in contrasto con il principio di offensività, giustificando la risoluzione del rapporto in virtù di un atto di libera manifestazione del pensiero, protetto dall’art. 21 Cost., e in violazione del principio di libera associazione, tutelato dall’art. 18 Cost. Le norme dell’ordinamento italiano, infatti, ed in particolare la L. 645/1952 che vieta la ricostituzione del partito fascista, non proibiscono le associazioni neofasciste in quanto tali – ovvero in virtù del loro richiamo ideologico al fascismo – ma solo nei limiti in cui il loro modo di operare nella vita politica si traduca nella ricostituzione del partito fascista. Diversamente ragionando, secondo il collegio, si avrebbe un’indebita limitazione del principio di libera manifestazione del pensiero e di libera associazione.
In base al ragionamento sopra esposto, il giudice ha quindi rigettato il reclamo e confermato l’illecita disattivazione della pagina di CasaPound e dell’account dell’amministratore della stessa, condannando Facebook alla riattivazione immediata e al pagamento delle spese legali per 12 mila Euro.