La CGUE sulla bici pieghevole Brompton: la forma funzionale è tutelata dal diritto d’autore se è originale

(Pubblicato su Diritto24)

Lo scorso 11 giugno la Corte di Giustizia Europea ha pubblicato una storica sentenza in materia di tutela di diritto d’autore nel caso C-833/18 (Brompton Bicycle Ltd v. Chedech/Get2Get), riconoscendo che anche una forma dettata dalla funzione tecnica del prodotto può essere tutelata dal diritto d’autore, se essa è comunque originale; vale a dire, se il suo autore ha avuto comunque un margine di scelta libera e creativa che gli ha consentito di manifestare la propria personalità nell’opera.

La sentenza è particolarmente importante perché, come già la sentenza Cofemel di cui abbiamo parlato qui in questo blog, essa indirizza legislatori e tribunali nazionali verso una tutela di diritto d’autore più ampia di quella tradizionalmente concessa ai prodotti industriali. In Italia, tra l’altro, queste sentenze hanno l’effetto di rendere stridente rispetto al diritto UE il requisito del “valore artistico” che la normativa nazionale (art. 2 n. 10 L.d.A.) richiede per la tutela dei prodotti di industrial design. Tale requisito viene infatti attualmente richiesto dalla legge italiana in aggiunta rispetto all’originalità (o “carattere creativo”) sufficiente per gli altri tipi di opere; detto in parole poverissime, secondo questa norma un libro originale ma brutto è tutelato dal diritto d’autore, un prodotto di design originale ma brutto, no. Da tempo gran parte degli operatori del settore rileva l’ingiustizia di tale impostazione, e le sentenze della CGUE in questione sembrano volervi finalmente porre rimedio.

Il caso da cui origina la pronuncia qui in commento riguarda le biciclette pieghevoli Brompton: l’azienda loro produttrice aveva agito per violazione dei propri diritti d’autore contro un concorrente che commercializzava biciclette molto simili. Quest’ultimo si era difeso sostenendo che la forma del prodotto fosse dettata esclusivamente dalla sua funzione tecnica, ovvero consentire alla bici di assumere le tre posizioni di aperta, piegata e intermedia, e non fosse perciò tutelabile ai sensi del diritto d’autore; ciò che sarebbe stato dimostrato anche dal fatto che, in passato, la bicicletta Brompton era protetta da brevetto per invenzione, ormai scaduto.

Nella decisione in questione, la Corte, richiamando la sentenza Cofemel, ricorda che, perché possa essere tutelato dal diritto d’autore, un oggetto deve essere (solo) “originale”, ovvero “riflettere la personalità del suo autore manifestando scelte libere e creative di quest’ultimo”. Ciò non si verifica quando la forma dell’oggetto è stata determinata esclusivamente da considerazioni e vincoli tecnici che non hanno lasciato margine di libertà creativa; si verifica invece quando, pur in presenza di considerazioni e vincoli tecnici, l’autore abbia potuto comunque operare liberamente le sue scelte creative nel determinare la forma del prodotto.

Nel caso di specie, la Corte riconosce che la forma della bicicletta in questione appare necessaria per ottenere un particolare risultato tecnico, vale a dire l’idoneità di tale bicicletta ad assumere tre posizioni. Tuttavia, continua la Corte, spetta al Giudice del rinvio esaminare se, nonostante tale circostanza, tale bicicletta costituisca un’opera originale risultante da una creazione intellettuale del suo autore e sia quindi tutelabile ai sensi del diritto d’autore. In tal senso, precisano i giudici europei, non rileva peraltro il fatto che la bicicletta fosse in precedenza tutelata da brevetto.

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