Diversità tra prodotti: l’EUIPO respinge l’opposizione di Galbusera contro il marchio “Antico Caffè Tre Marie”

In data 24 marzo 2023 la Divisione di opposizione dell’Euipo ha respinto l’opposizione presentata da Galbusera S.p.A. contro la domanda di marchio denominativo dell’UE “ANTICO CAFFÈ TRE MARIE”. L’opposizione si basava sulla registrazione di marchio denominativo dell’UE “TRE MARIE” e del marchio figurativo sottostante:

L’opponente aveva fondato la sua istanza sull’articolo 8, par. 1, lett. b), RMUE, per cui sussiste un rischio di confusione se è possibile che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi contestati, provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

Come è noto, sono vari i fattori, dipendenti tra di loro, che possono determinare la sussistenza di un rischio di confusione tra cui: la somiglianza dei segni, dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto e il pubblico di riferimento. Nella propria decisione, la Divisione di Opposizione analizza innanzitutto la somiglianza tra i prodotti, tutti in classe 30: da un lato biscotti, prodotti lievitati, dolciari da forno e preparati a base di cereali (prodotti dell’opponente), dall’altro caffè e succedanei, bevande, oli, cialde e miscele a base di caffè (prodotti contestati).

La Divisione sottolinea quindi come, secondo l’articolo 33, par. 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il solo fatto che siano nella stessa classe o in classi distinte. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono invece, in particolare, la loro effettiva natura e destinazione, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso, la loro concorrenzialità o complementarità.

Detto questo, la Divisione di Opposizione conclude che l’unico elemento di comunanza tra i prodotti dell’opponente e della richiedente è solo il fatto di essere beni commestibili, il che in conclusione porta a considerarli diversi. In particolare, nel rigettare le corrispondenti argomentazioni dell’opponente, la Divisione rileva che:

i) tali prodotti non condividono nemmeno i canali di distribuzione, perché è vero che possono essere venduti nello stesso luogo (supermercato), ma saranno comunque collocati in sezioni diverse;

ii) non è abituale che le aziende produttrici di caffè siano anche produttrici di dolciumi e viceversa, mentre il pubblico di riferimento percepirà prodotti diversi come aventi una fonte commerciale comune solo quando gran parte dei produttori o distributori dei prodotti in questione sono gli stessi;

iii) si tratta di prodotti non complementari né in concorrenza tra loro;

iv) se anche i marchi anteriori possedessero un elevato carattere distintivo, il giudizio finale non cambierebbe, dal momento che la differenza esistente tra i prodotti prevale sull’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori.

Per tutte queste ragioni, la Divisione d’Opposizione ha respinto l’opposizione di Galbusera. Le parti avranno ora due mesi di tempo per impugnare la decisione.

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