Diritti su disegni e opere dell’architettura e illecita appropriazione di esperienze aziendali altrui: un’ordinanza del Tribunale delle Imprese di Brescia

Un’ordinanza cautelare relativamente recente (5 novembre 2016) del Tribunale delle Imprese di Brescia si è occupata del contenzioso tra due studi di architettura in ordine alla titolarità di disegni e opere realizzati per incarico di terzi committenti.

Uno storico studio di architettura e ingegneria bresciano aveva appreso che uno studio concorrente, fondato da alcuni ex soci e collaboratori, aveva pubblicato on-line una brochure pubblicitaria riproducente disegni relativi a diverse opere realizzate dal primo, ma presentate come realizzate dal secondo “in collaborazione” con il primo. Aveva perciò proposto ricorso cautelare avanti alla Sezione in materia di imprese del Tribunale di Brescia, lamentando la violazione di diritti d’autore sui progetti e disegni in oggetto e la commissione di atti di concorrenza sleale e chiedendo che la brochure contestata fosse rimossa con urgenza dalla Rete e in generale dalla circolazione.

La società resistente si è difesa affermando che l’indicazione dei progetti e la riproduzione dei disegni nelle proprie brochure fosse espressione dell’esercizio di diritti morali d’autore spettanti ai propri soci, consistenti nella facoltà di rivendicare come parte del proprio “portfolio” opere cui questi avevano personalmente collaborato a suo tempo, quando erano inseriti nella compagine della ricorrente.

La ricorrente ha sostenuto che le condotte lamentate attenessero, in realtà, all’esercizio di diritti patrimoniali d’autore sulle opere e i disegni coinvolti, di cui ha rivendicato la titolarità esclusiva. A questo riguardo ha rilevato la distinzione tra la persona giuridica e i professionisti che ne formano la compagine, sostenendo che non si stesse discutendo dell’eventuale diritto di natura morale degli ex-collaboratori di rivendicare il proprio personale contributo creativo a delle opere commesse a terzi, ma dell’uso e rivendicazione di disegni e progetti altrui a fini promozionali da parte di una persona giuridica, diretta concorrente del titolare effettivo dei diritti; dunque, di forme di abusivo esercizio di diritti patrimoniali o quanto meno di condotte concorrenzialmente sleali.

Il Tribunale di Brescia ha rilevato, anzitutto, che la resistente non potesse vantare alcun diritto sui progetti e relativi disegni controversi, pacificamente riferibili ad attività poste in essere dalla ricorrente in data anteriore alla stessa costituzione della prima, né tanto meno diritti morali, pertinenti esclusivamente a persone fisiche. Ha, così, concluso che la condotta della resistente integrasse “… quanto meno un’ipotesi di concorrenza sleale per indebita appropriazione di esperienze aziendali della ricorrente, idonea a generare confusione anche in un contesto di clientela qualificata, quale quella del settore in cui entrambe le società operano”. L’urgenza, necessaria ai fini della concessione del provvedimento cautelare è stata invece rinvenuta dal Giudice nel “rischio di reiterazione della condotta”.

Su queste premesse, il Tribunale di Brescia ha inibito in via cautelare urgente alla resistente la possibilità di riprodurre, comunicare al pubblico e utilizzare in qualsiasi forma e modo progetti e relativi disegni di titolarità esclusiva della ricorrente, aggiungendovi il divieto di menzionare collaborazioni con quest’ultima all’interno del proprio materiale promo-pubblicitario, e fissando una penale di 1000 Euro per ogni violazione del provvedimento.

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