Denominazioni di prodotti alimentari: il tofu non è burro, precisa la CGUE
Lo scorso 14 giugno, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emanato un’importante decisione sui prodotti alimentari a base di vegetali, rilevando che essi non possono essere commercializzati con denominazioni tipo “burro”, “latte” o “formaggio” (procedimento C-422/16).
Il caso riguardava una società tedesca produttrice di alimenti vegetariani e vegani che li distribuisce con denominazioni come “burro di tofu”, “formaggio vegetale”, “veggie cheese”, “cream”. Questa era stata citata in giudizio da un’associazione finalizzata al contrasto della concorrenza sleale, la quale sosteneva che l’uso di tali denominazioni violasse la normativa dell’Unione Europea sulle denominazioni di latte e prodotti lattiero-caseari (Regolamento UE n. 1308/13).
Nella decisione in commento la CGUE, adita su rinvio del tribunale tedesco incaricato del procedimento, ha accolto le prospettazioni dell’associazione rilevando che la normativa UE in questione riserva il termine «latte» solo al latte di origine animale. Inoltre, salvo specifiche eccezioni, tale legislazione riserva denominazioni come “crema”, “burro” e “formaggio” esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari, cioè derivati dal latte. Di conseguenza, tali denominazioni non possono essere legittimamente utilizzate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non rientri nell’elenco delle eccezioni, il che non è però il caso della soia o del tofu.