Il tribunale di Brescia sulla predivulgazione dell’invenzione brevettata

La versione originale di questo post è pubblicata su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore

La recente sentenza n. 1887/2017 del Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha affrontato il tema della predivulgazione dell’invenzione brevettata idonea a rendere nullo il brevetto per mancanza di novità. L’istituto è regolato dall’art. 46 CPI in base al quale un’invenzione è nuova solo se non è compresa nello stato della tecnica, ovvero in “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.

Nella vertenza da cui origina la decisione in commento, l’attrice sosteneva che i brevetti della convenuta non fossero validi perché quest’ultima aveva asseritamente commercializzato macchinari (per la precisione: turbine) dotati delle caratteristiche brevettate. Il Tribunale, pur rilevando che in effetti tali prodotti erano stati commercializzati, ha ritenuto tuttavia che non vi sia stata predivulgazione distruttiva della novità del trovato, posto che quest’ultima postula “quanto meno la potenzialità di una conoscenza da parte di un numero indeterminato di persone”. Al contrario, nel caso di specie:

  1. la committente della turbina commercializzata prima della brevettazione era un produttore di energia che, secondo i Giudici, era “evidentemente per nulla interessato alla utilizzazione di segreti industriali attinenti al macchinario acquisito, sicché è da escludere (in assenza di prova contraria) che personale dell’ente abbia svolto indagini tecniche strumentali all’acquisizione del know how non noto del macchinario”;

  2. il CTU ed i CT di parte non erano riusciti, mediante l’esame esterno della turbina e dei disegni tecnici, a verificare l’utilizzazione dei principi brevettati oggetto di causa, ciò che, continua la decisione, “evidentemente esclude la predivulgazione di detti principi, salva l’ipotesi dello smontaggio della macchina”;

  3. tale ultima ipotesi è stata considerata “assai improbabile” non solo per quanto detto al punto 1), ma anche per via dei vincoli di segretezza e riservatezza contrattuali assunti dalla committente della turbina, “in riferimento sia al profilo generale delle informazioni attinenti al prodotto sia – in particolare – al momento esecutivo della manutenzione, sostanzialmente riservata al fornitore quanto agli aspetti tecnico-operativi che eccedano il normale controllo di funzionamento dell’impianto”.

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