Commissioni di pagamento non dichiarate: il caso Parclick
Con provvedimento dello scorso 17 novembre (disponibile a questo link), l’AGCM ha concluso il procedimento istruttorio avviato contro la società spagnola Parclick S.L. per violazione del Codice del Consumo, accogliendo gli impegni da questa proposti per rimuovere i profili illeciti delle condotte attuate attraverso www.parclick.it, sito web che permette di confrontare le caratteristiche e i prezzi dei parcheggi privati e di prenotarli.
Oggetto della contestazione era, nello specifico, l’applicazione di commissioni di gestione per il servizio di prenotazione tramite sito, variabili in funzione del prezzo della prenotazione stessa, nonché l’addebito di un sovrapprezzo nel caso in cui l’utente avesse scelto PayPal come modalità di pagamento. Entrambe queste voci di spesa, infatti, non venivano indicate al consumatore preventivamente o durante l’iter di prenotazione (solo nelle Condizioni Generali di utilizzo del sito veniva esplicitato che l’utilizzo di PayPal avrebbe comportato una commissione aggiuntiva) e diventavano visibili solo al momento del pagamento effettivo.
Nell’opinione dell’AGCM, la prospettazione di un prezzo diverso rispetto a quello concretamente addebitato al consumatore al termine della prenotazione costituiva una potenziale violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo – che vietano al professionista di dare informazioni scorrette su elementi essenziali del contratto (ovvero di ometterle), quali appunto il prezzo del servizio e le modalità in cui questo è calcolato – in quanto idonea ad ingannare i consumatori sul prezzo del servizio e a indurli ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso. In aggiunta a ciò, peraltro, l’Autorità sottolineava che l’applicazione delle spese di gestione e l’addebito del supplemento per l’uso di PayPal, in aggiunta al prezzo del servizio, costituivano allo stesso tempo anche potenziali violazioni dell’art. 62 del Codice del Consumo, che vieta al professionista di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti. Infine, veniva sottolineato che le Condizioni Generali di utilizzo del sito web stabilivano come foro competente il Tribunale di Madrid, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 66 bis Cod. Cons., che richiede l’individuazione del foro competente nel luogo in cui il consumatore ha il domicilio o la residenza.
A propria difesa, in relazione alle commissioni addebitate per la gestione del servizio, la società spagnola obiettava che si trattava di costi necessari a remunerare la propria attività, che venivano indicati nella seconda schermata dell’iter di prenotazione, quando l’utente interessato inseriva i dati necessari per calcolare il prezzo (es. tipo di parcheggio, località, orario). Con riferimento alle commissioni addebitate in funzione della modalità di pagamento scelta, invece, Parclick giustificava l’applicazione delle stesse sostenendo che PayPal non potesse considerarsi un mero strumento di pagamento, ma un servizio aggiuntivo a scelta dell’utente.
In ogni caso, al fine di rimuovere i possibili profili di contrarietà al Codice del Consumo sollevati dall’Autorità, Parclick proponeva i seguenti impegni:
– mostrare all’utente il prezzo finale complessivo subito dopo la selezione della città e della data, aggiornandolo nella facciata di riepilogo prima della conferma della prenotazione, con impegno ad attuare la modifica entro 2 settimane dall’approvazione da parte dell’AGCM;
– rimuovere dal proprio sito PayPal tra le modalità di pagamento selezionabili;
– offrire il 5% di sconto sulla successiva prenotazione effettuata dagli utenti che avevano in precedenza prenotato un parcheggio tramite Paypal;
– modificare il foro competente nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Poiché i suddetti impegni sono stati ritenuti dall’AGCM idonei ad eliminare i possibili profili di illegittimità delle condotte contestate, l’Autorità ha accolto gli stessi ed ha concluso il procedimento senza accertare l’infrazione.