L’AGCM sanziona Apple per 10 milioni di Euro

Con provvedimento del 27 ottobre 2020, l’AGCM ha concluso il procedimento per violazione del Codice del Consumo instaurato contro le società del gruppo Apple, condannandole al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10 milioni di Euro (il massimo edittale) per pratiche commerciali aggressive e ingannevoli nei confronti dei consumatori.

Oggetto della contestazione erano due pratiche commerciali:

  1. A) la diffusione di messaggi promozionali che esaltavano la resistenza all’acqua di diversi modelli di iPhone a determinate profondità e per un determinato periodo di tempo (variabili in relazione ai singoli modelli), talvolta accompagnati da un disclaimer che precisava che, tuttavia, i danni provocati da liquidi e i costi della relativa assistenza tecnica non rientravano nella garanzia relativa al prodotto;

  2. B) il rifiuto da parte di Apple di fornire assistenza in garanzia per i danni causati dai liquidi.

Quanto alla pratica A, l’AGCM aveva contestato il contenuto ingannevole dei claim pubblicitari, in quanto la esaltata caratteristica di resistenza all’acqua, accompagnata dall’indicazione della misura massima della profondità e della durata di immersione possibile, non si riferiva in realtà all’utilizzo quotidiano e continuativo dei dispositivi e induceva erroneamente il consumatore a ritenere che i prodotti potessero non solo stare a contatto con l’acqua, ma anche resistere ad immersioni.

Secondo Apple, invece, i messaggi pubblicitari in questione in nessun modo lasciavano intendere che i prodotti potessero essere immersi in acqua volontariamente e in modo prolungato, in situazioni quali, ad esempio, il nuoto o le immersioni subacquee, né che avessero caratteristiche waterproof. Al contrario, l’indicazione del grado di resistenza doveva intendersi come mero dato tecnico indicativo dell’esito dei test di laboratorio in cui erano state misurate tali capacità.

Ciononostante, l’AGCM ha concluso che la diffusione da parte di Apple di immagini pubblicitarie raffiguranti i dispositivi immersi o investiti da potenti getti d’acqua e la quasi totale assenza di precisazioni sul fatto che il livello di resistenza doveva intendersi riferito all’utilizzo dello smartphone nelle medesime condizioni in cui era stato effettuato il test, inducevano il consumatore a percepire il dispositivo come waterproof e, pertanto, costituivano un messaggio pubblicitario ingannevole.

Peraltro, secondo l’Autorità, anche l’indicazione dell’esclusione della garanzia per i danni al prodotto provocati da liquidi costituiva un claim ingannevole: da un lato, infatti, lo stesso non riusciva a circoscrivere la portata e i limiti della rivendicata resistenza all’acqua, ampiamente enfatizzata da Apple; dall’altro lato, era idonea a trarre in errore i consumatori sulla possibilità di esercitare il diritto di sostituzione o di rimborso di cui all’art. 130 Cod. Cons. In particolare, tale ingannevolezza derivava, nel concreto, dalla circostanza che i messaggi in questione non chiarivano che la limitazione della garanzia era esclusivamente riferita alla garanzia convenzionale del produttore (su cui si dirà meglio sotto) e nemmeno erano sempre presenti nelle comunicazioni pubblicitarie (e, dove presenti, non facilmente leggibili/accessibili).

Quanto alla pratica B, il rifiuto da parte di Apple di fornire assistenza in garanzia per i danni causati dai liquidi costituiva, secondo l’Autorità, una pratica commerciale aggressiva. Quando un professionista vanta alcune specifiche caratteristiche del prodotto (resistenza all’acqua, immersione, durata), infatti – aveva rilevato l’AGCM – questi è tenuto a garantire la conformità del prodotto rispetto alle caratteristiche vantate e a fornire assistenza ai consumatori che lamentano la difettosità dei prodotti e/o i danni conseguenti all’utilizzo in conformità ad un preciso claim pubblicitario. Secondo l’AGCM, quindi, il rifiuto di Apple di fornire la garanzia in questione costringeva indebitamente i consumatori a farsi carico dei costi di riparazione o di sostituzione del prodotto ed era idoneo a condizionare indebitamente la loro libertà di comportamento e ad ostacolare l’esercizio dei relativi diritti in materia di garanzia sui prodotti acquistati.

Sul punto, Apple si era difesa sostenendo che la garanzia contenente l’esclusione in questione fosse quella “aggiuntiva” di natura commerciale (o “convenzionale”) disciplinata all’art. 133 Cod. Cons.[1], che non riguardava diritti indisponibili del consumatore e consentiva quindi al professionista di escludere da essa, come nel caso di specie, determinate categorie di danno, ferma in ogni caso la garanzia c.d. legale di cui agli artt. 128 e ss. Cod. Cons., di natura indisponibile. Secondo l’AGCM, però, tale distinzione tra garanzia convenzionale e legale, peraltro nemmeno precisata al consumatore nelle comunicazioni commerciali, era del tutto priva di pregio nel caso concreto: la documentazione acquisita nel procedimento dimostrava chiaramente che Apple aveva di fatto negato ai propri acquirenti l’assistenza in caso di danneggiamento dei prodotti derivante da liquidi e, quindi, la garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss Cod. Cons.

Pronunciandosi sul merito, sentito il parere dell’Autorità Garante per le Comunicazioni – che ha ritenuto che la diffusione dei claim pubblicitari anche attraverso internet avesse influenzato significativamente la portata delle pratiche commerciali contestate – l’AGCM ha quindi accertato:

  1. l’attuazione di una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21(1)(b) e (g) Cod. Cons., con riferimento all’esaltazione della caratteristica di resistenza all’acqua nei prodotti commercializzati e alla contestuale esclusione della garanzia in caso di danni derivanti dall’immissione di liquidi;

  2. l’attuazione di una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 Cod. Cons., per il mancato riconoscimento dei diritti di assistenza e garanzia nel caso di malfunzionamenti e danni provocati da liquidi.

Il procedimento si è così concluso con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale per ciascuna violazione, per un totale di 10 milioni di Euro, e l’inibitoria dalla prosecuzione delle pratiche commerciali ingannevoli e aggressive contestate. L’esemplare sanzione è stata quantificata tenendo conto della molteplicità delle violazioni, della durata e della gravità delle stesse, tenuto anche conto del fatto che Apple è società leader internazionale negli smartphone di fascia medio-alta, che vanta una forte fidelizzazione della propria clientela al prodotto.

[1] L’art. 133 Cod. Cons. stabilisce che, qualora il venditore offra al consumatore una garanzia “ulteriore” rispetto a quella legale, tale garanzia deve essere fornita secondo le modalità che il venditore stesso indica nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Il venditore è inoltre obbligato a indicare in modo chiaro e comprensibile il contenuto e gli elementi necessari per far valere tale garanzia convenzionale e a precisare che è salvo in ogni caso il diritto del consumatore alla garanzia legale ex artt. 128 e ss. Cod. Cons.

Indietro
Indietro

Commissioni di pagamento non dichiarate: il caso Parclick

Avanti
Avanti

Pubblicità nei videogiochi: l’AGCM approva gli impegni di Electronic Arts per una maggiore trasparenza degli acquisti in-game