L’AGCM sanziona HP per 10 milioni di euro per pratiche ingannevoli e aggressive

di Alessandro Pala e Elena Martini

L’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con provvedimento del 17 novembre 2020 ha sanzionato per 10 milioni di euro le società HP Inc e HP Italy (di seguito “HP”) per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive nei confronti dei consumatori, in relazione alla vendita di alcuni modelli di stampante commercializzati in Italia.

Secondo l’AGCM, HP avrebbe posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette. La prima aveva ad oggetto l’omissione di informazioni rilevanti circa la presenza di limitazioni all’utilizzo di cartucce non originali sulle stampanti. In particolare, HP si sarebbe limitata ad avvertire che l’uso di cartucce non originali avrebbe potuto comportare problemi di qualità della stampa, quando invece ciò determinava il blocco totale delle stampanti: queste includevano infatti un sistema di autenticazione capace di dialogare con un circuito elettronico presente sulle cartucce e di riconoscere la cartuccia non originale, impedendo in sua presenza il funzionamento della stampante.

Riguardo a tali omissioni e carenze di informazioni, l’AGCM ha accertato la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo che sanzionano le pratiche commerciali scorrette e, nella specie, ingannevoli, cioè idonee a indurre il consumatore in errore su elementi essenziali del contratto (es. le caratteristiche e la natura di un prodotto o i diritti del consumatore) portandolo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, l’AGCM ha ritenuto che le summenzionate condotte di HP fossero idonee a indurre il consumatore all’acquisto di stampanti HP senza metterlo in condizione di effettuare una scelta informata e consapevole.

Sul punto, l’AGCM non ha peraltro condiviso le argomentazioni di HP, secondo cui tali limitazioni sarebbero state necessarie per impedire l’utilizzo di cartucce in contraffazione dei propri brevetti, qualificando i chip di autenticazione come misure tecnologiche di protezione. L’Autorità ha infatti ritenuto irrilevante una tale argomentazione, in quanto il procedimento dinanzi all’AGCM ha ad oggetto solamente la correttezza delle informazioni fornite da HP ai consumatori circa le caratteristiche e limiti al funzionamento delle stampanti.

La seconda pratica commerciale contestata riguardava invece l’attività di registrazione, senza la preventiva informazione ai consumatori, dei dati di consumo e dei dati relativi all’utilizzo di cartucce originali e non originali, al fine di negare l’assistenza gratuita per le stampanti che avessero montato cartucce non originali. HP si era inoltre rifiutata di riconoscere l’esistenza di un nesso causale tra il malfunzionamento della stampante e l’utilizzo di cartucce non originali, in occasione delle richieste di assistenza da parte dei venditori per fornire la garanzia legale di conformità ai clienti. Sul punto, L’AGCM ha precisato che, al contrario di quanto affermato da HP, dagli atti e dalle risultanze istruttorie del procedimento non è emerso che i consumatori abbiano prestato il proprio consenso a tale raccolta di dati.

Riguardo a tali condotte, l’AGCM ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali aggressive, cioè quelle pratiche che, mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento, limitano la libertà contrattuale del consumatore.

In conclusione, alla luce dell’estrema gravità delle condotte accertate e del notevole danno arrecato ai consumatori e alle microimprese, l’AGCM ha applicato il massimo edittale delle sanzioni per entrambe le violazioni, per un totale di 10 milioni di Euro, oltre a disporre a carico delle soccombenti la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulle pagine web aziendali e sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”.

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