Ancora sulla responsabilità dell’Internet Service Provider: Vimeo condannata a risarcire 8,5 milioni a RTI
Con sentenza pubblicata lo scorso 10 gennaio (R.G. n. 23732/2012), il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità di Vimeo LLC per la violazione dei diritti connessi ex artt. 78ter e 79LdA spettanti a Reti Televisive Italiane S.p.A. (RTI) sui propri programmi, in relazione alla mancata rimozione di numerosi video dei programmi RTI illecitamente caricati su Vimeo dagli utenti. Il Tribunale ha così condannato la piattaforma alla rimozione dei contenuti, ad impedire l’eventuale futuro caricamento degli stessi con fissazione di penale di € 1.000 per ogni ulteriore violazione, al risarcimento dei danni per 8,5 milioni di euro, al rimborso delle spese legali e alla pubblicazione della sentenza.
La vertenza, analoga ad altre di cui abbiamo parlato ad esempio qui in questo blog, era iniziata con una diffida inviata da RTI a Vimeo, con la quale l’emittente italiana aveva segnalato la presenza sulla piattaforma di contenuti audiovisivi tratti dai propri programmi TV, invitando Vimeo alla rimozione dei medesimi. Vimeo aveva rimosso i soli contenuti di cui era stata fornito l’URL, replicando di non poter rimuovere gli altri contenuti contestati in assenza del relativo URL. Di conseguenza RTI aveva citato in giudizio il provider, lamentando la rimozione non integrale dei file in questione.
Nelle proprie difese, Vimeo ha anzitutto sottolineato che, in base alla normativa europea e nazionale (art. 15 della Direttiva CE 2000/31 e art. 17 del D. lgs 70/2003), l’Internet Service Provider (ISP) non è tenuto a ricercare attivamente “i fatti o le circostanze che indicano la presenza di attività illecite”. Inoltre, in base all’esenzione di responsabilità di cui all’art. 14 della Direttiva e 16 del Decreto, nemmeno è tenuto ad intervenire per interrompere ed impedire la prosecuzione di una attività illecita, quando ne ha ricevuto segnalazione non adeguata: in particolare, Vimeo sosteneva che la diffida di RTI fosse troppo generica e non consentisse di conoscere con sufficiente precisione quali fossero i contenuti illeciti, obbligandola a ricercali attivamente sulla piattaforma.
Nel pronunciarsi nel merito, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, in base al quarantaduesimo considerando della Direttiva, e come confermato dalla giurisprudenza concorde sia della Corte di Giustizia UE (CGUE) che dei Tribunali nazionali, gli ISP non sono responsabili delle operazioni compiute dai propri utenti, ai sensi e nei limiti delle norme summenzionate, solo quando svolgono attività di hosting passivo, cioè un’attività di carattere puramente “tecnico, automatico e passivo” tale che l’ISP “non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate” (cfr. CGUE in C-236/08); al contrario, ne sono responsabili quando svolgono attività di hosting attivo, consistente in una qualsiasi forma di gestione/intervento/selezione delle informazioni. D’altro canto, precisa il Tribunale in accordo con la giurisprudenza della CGUE commentata qui, in conformità con l’art. 15 della Direttiva e dell’art. 17 del Decreto, nemmeno all’hosting provider attivo può imporsi un obbligo generalizzato di sorveglianza e controllo preventivo del materiale messo in rete dagli utenti, poiché ciò si risolverebbe in una violazione della libertà di impresa del provider e in una inammissibile compressione dei diritti di informazione e libertà di espressione degli utenti; non è quindi pensabile, ad esempio, imporre al provider l’adizione di sistemi di filtraggio di tutti i contenuti che transitano sui suoi servizi. Sorge però la responsabilità del provider quando questi abbia avuto conoscenza dell’illiceità dei contenuti, per esserne stato debitamente informato dall’autorità ovvero dal titolare dei diritti.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha accertato che Vimeo non si limitava a mettere dei contenuti a disposizione degli utenti, ma li riorganizzava secondo criteri complessi selezionandoli, indicizzandoli, associandoli tra loro e correlandoli alle preferenze dell’utente, offrendo inserzioni pubblicitarie e la possibilità di cercare i file direttamente sulla piattaforma. Su queste premesse, il Tribunale ha accertato la sua natura di content provider che svolge attività di hosting attivo concludendo che, come tale, è posto nella condizione di conoscere le operazioni illecite compiute dai propri utenti. In aggiunta, esso era stato adeguatamente informato dell’esistenza di contenuti illeciti sul proprio portale.
Il Tribunale ha infatti chiarito che la diffida inviata da RTI, contenente la mera indicazione dei titoli dei contenuti violati senza i relativi URL, costituiva un mezzo idoneo ad informare il provider dell’esistenza dell’illecito: infatti, afferma la decisione (in conformità con altri precedenti giurisprudenziali, ma in difformità da altri), l’URL è mero un dato tecnico che si limita ad identificare la posizione di un file sulla piattaforma, ma non è essenziale affinché il provider riesca ad individuare un contenuto. In ciò il Tribunale ha trovato conforto nella relazione del CTU nominato dal Giudice, che aveva indicato i diversi strumenti tecnici, esistenti già all’epoca dei fatti, in grado di operare una ricerca dei contenuti anche in assenza dell’URL.
Da quanto precede è derivato l’accertamento della responsabilità di Vimeo, per concorso colposo nell’illecito, con la conseguente condanna al risarcimento del danno subito da RTI.
A tale ultimo proposito, il Tribunale ha ritenuto che il criterio di liquidazione del danno più adatto fosse quello del “prezzo del consenso” ovvero della royalty ragionevole, e ha usato come parametro per il calcolo una media tra i corrispettivi di licenza applicati da RTI in casi analoghi. La cifra così ottenuta, superiore ai 10 milioni di euro, è stata poi ridotta in via equitativa, per tenere conto del fatto che Vimeo aveva prontamente rimosso i contenuti non appena informato delle relative URL, che i suoi guadagni dalla pubblicità effettuata sui contenuti contestati erano stati estremamente ridotti e che anche il numero di visualizzazioni e download degli stessi era stato abbastanza contenuto.