CGUE: lo stoccaggio di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione
Con una rilevante sentenza dello scorso 19 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-572/17) si è espressa sull’interpretazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva 2001/29/CE che, come è noto, riconosce in capo agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere.
La decisione muove dalla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato dal Riksaklagaren (Pubblico ministero svedese) nei confronti del Sig. Imran Syed per contraffazione di marchi e violazione del diritto d’autore relativo alle opere letterarie e artistiche ai sensi della legge 1960:729, che recepisce la direttiva 2001/29 nel diritto svedese. In particolare, l’art. 53 di tale legge punisce “chiunque, con dolo o grave negligenza, svolga attività relative ad un’opera artistica o letteraria e che costituiscono violazione del diritto d’autore sull’opera stessa”. A tal proposito, l’art. 2 terzo comma punto 4 della stessa legge specifica che tale attività può consistere nel mettere l’opera a disposizione del pubblico senza il consenso del titolare e, dunque ad esempio porre in vendita, noleggiare o dare in prestito, o altrimenti distribuire al pubblico, copie della stessa.
Nel caso di specie, il Sig. Syed gestiva un negozio al dettaglio di vendita di abiti e accessori recanti motivi decorativi di musica rock a Stoccolma. La merce che riforniva il negozio proveniva da due magazzini di titolarità dello stesso Sig. Syed, uno attiguo al negozio stesso e un altro situato in un quartiere periferico del comune di Stoccolma.
Constatato che la vendita di alcune di tali merci violava marchi e diritti d’autore dei denuncianti, il Tingsratt (Tribunale di primo grado) aveva giudicato il Sig. Syed colpevole di contraffazione di marchi in relazione a tutte le merci rinvenute e di violazione di diritti d’autore per tutte le merci presenti in negozio e per quelle, identiche alle prime, stoccate nei due magazzini; quanto invece alle altre merci conservate in tali magazzini, il giudice di primo grado aveva ritenuto che esse non potessero essere considerate come “messe in vendita” ai sensi dell’art. 2, co. 3, punto 4 della legge 1960:729. In sede di appello, lo Svea hovratt (Corte d’Appello di Stoccolma) aveva ridotto la pena inflitta al Sig. Syed, ritenendo la violazione di diritti d’autore commessa solo ed esclusivamente in relazione alle merci ubicate nel negozio. Infatti, secondo tale giudice, il Sig. Syed aveva sì conservato merci al fine di venderle, ma non si poteva ritenere che tali merci fossero state “messe in vendita” o “distribuite al pubblico”.
Avanti lo Hogsta domstolen (Corte Suprema di Svezia), il Riksaklagaren (Pubblico Ministero) chiedeva la condanna per tutte le merci, comprese quelle stoccate nei magazzini. Il Sig. Syed si difendeva affermando che per una tale violazione fosse necessaria una condotta attiva nei confronti del pubblico finalizzata alla vendita di ogni prodotto specifico; circostanza che, nel caso dell’acquisto e immagazzinamento di merci, non poteva ritenersi sussistente. La Corte Suprema di Svezia, rilevato che né la direttiva né la legge 1960:729 vietano espressamente lo stoccaggio di merci lesive di diritti d’autore ai fini della loro messa in vendita, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Se sussiste una violazione dell’esclusivo diritto di distribuzione spettante all’autore rispetto a merci conservate in un magazzino, che recano motivi decorativi protetti dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino stesso, identiche ad altre che vengano illegalmente poste in vendita in un negozio;
Se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio.
Nel rispondere a questi quesiti, la Corte ha rilevato che la nozione di “distribuzione al pubblico…attraverso la vendita” di cui all’art. 4 paragrafo 1 della direttiva citata deve essere interpretata alla luce del diritto internazionale e, segnatamente, in conformità alla “messa a disposizione del pubblico…attraverso la vendita” ex art. 6 paragrafo 1 del TDA (Trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sul diritto d’autore). Ciò premesso, la Corte ha affermato che, in generale, la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno dalla conclusione di un contratto di vendita fino alla sua esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico, senza però escludere che possa comprendere anche operazioni ulteriori. In sostanza, la Corte ha dichiarato che anche un atto propedeutico alla vendita può costituire una violazione del diritto di distribuzione purché, in ogni caso, sia dimostrato che le merci fossero effettivamente destinate ad essere distribuite al pubblico in uno Stato membro nel quale l’opera è protetta, senza l’autorizzazione dell’autore.
Alla luce di ciò, occorre determinare se l’operazione di stoccaggio, quale quella oggetto di analisi, possa essere considerata un atto propedeutico alla vendita idoneo a violare il diritto di distribuzione dell’autore. A tale proposito, la Corte ha rilevato che l’identità tra le merci in stock e quelle vendute nel negozio costituisce solo un indizio per dimostrare che le merci stoccate siano anch’esse destinate ad essere vendute. Infatti, una parte o la totalità delle merci stoccate ben potrebbe essere destinata alla vendita in uno Stato membro diverso da quello nel quale l’opera apposta su tali merci è protetta.
Rimandando al giudice nazionale la valutazione di merito circa la destinazione delle merci stoccate identiche a quelle vendute nel negozio, la Corte ha affermato che occorre procedere ad una analisi complessiva di diversi fattori. A tale riguardo, la Corte ha specificato che “fra tali fattori, la distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita, sebbene possa costituire un indizio per dimostrare che le merci in questione sono destinate ad essere vendute in tale luogo, detto indizio non può, di per sé, essere determinante. Esso può, invece, essere preso in considerazione in un’analisi concreta di tutti i fattori potenzialmente rilevanti, quali, ad esempio, la fornitura regolare del negozio con merci provenienti dai magazzini di cui trattasi, il volume delle vendite e degli ordini rispetto al volume delle merci stoccate, o anche i contratti in corso”.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha concluso che “l’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, da parte di un commerciante di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito in tale disposizione, qualora tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del predetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, sempreché le merci stoccate siano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui tale motivo è protetto. La distanza tra il luogo di conservazione e il luogo di vendita non può essere, di per sé, un fattore determinante per stabilire se le merci siano destinate alla vendita nel territorio di tale Stato membro”.