Ord. Cass. 17161/19: un peculiare caso di concorrenza sleale cd. interferente de relato

Con l’ordinanza n. 17161 del 2019, emessa in esito a regolamento di competenza, la Corte di Cassazione ha reso una pronuncia probabilmente senza precedenti in tema di cognizione delle Sezioni specializzate in materia di imprese su cause di c.d. concorrenza sleale interferente.

Il ricorso per regolamento di competenza era stato proposto dalla società Pan Chemicals Spa (“Pan Chemicals”) avverso un’ordinanza dichiarativa di incompetenza del Tribunale di Bergamo. Quest’ultimo, investito dalla stessa Pan Chemicals di una domanda di accertamento negativo di danni derivati da atti accertati di concorrenza sleale nei confronti della concorrente Lubrimetal Spa (“Lubrimetal”), aveva, infatti, dichiarato la propria incompetenza a favore della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia, ritenendo che si versasse in materia sottratta alla propria cognizione.

Ai fini della comprensione della decisione, conta dire che la commissione di atti di concorrenza sleale di Pan Chemicals nei confronti di Lubrimetal era stata accertata con sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Brescia, in esito a un giudizio instaurato da Lubrimetal contro Pan Chemicals e i signori Vago e Rossi per asserita contraffazione di un brevetto di sua titolarità.

All’esito del giudizio, la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato i convenuti al risarcimento dei danni, da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio, derivati da atti qualificati come di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; in particolare, dalla messa a disposizione di Pan Chemicals da parte dei sigg. Vago e Rossi di segreti industriali e commerciali di Lubrimetal, e da condotte concorrenzialmente sleali a quella correlate: la vanteria presso i clienti dell’originalità e paternità del sistema di produzione Pan Chemicals; la proposta dei prodotti a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli praticati da Lubrimetal; l’attività denigratoria. Era, infatti, emerso nel corso dell’istruttoria che vi era stato un indebito passaggio di informazioni riservate nella fase anteriore al deposito del brevetto; e, all’epoca dei fatti, le informazioni riservate non costituivano oggetto di specifico diritto di proprietà industriale.

A seguito di detta sentenza, Pan Chemicals aveva giocato d’anticipo, chiedendo al Tribunale di Bergamo di dichiarare l’assenza di qualsiasi danno derivante dai suddetti atti di concorrenza sleale in capo a Lubrimetal. Il Tribunale di Bergamo aveva, tuttavia, dichiarato la propria incompetenza qualificando la fattispecie come di concorrenza sleale cd. “interferente” riservata ex art. 134 CPI alla cognizione delle Sezioni specializzate, in questo caso di Brescia.

Come è noto, l’art. 134 CPI, stabilisce che sono devoluti alla cognizione delle Sezioni specializzate, tra gli altri, i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie “che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” (c.d. concorrenza sleale “pura”), nonché le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 646598 e 99 dello stesso codice (questi ultimi in tema di segreti commerciali).

La tesi della ricorrente era che, poiché la sentenza bresciana aveva qualificato le condotte ad essa imputate come atti di concorrenza sleale generica ex art. 2598 c.c., e poiché entrambe le parti avevano formulato nel giudizio bergamasco domande aventi ad oggetto esclusivamente l’accertamento (negativo e positivo) del danno derivante “dagli atti di concorrenza sleale accertati dalla sentenza sull’an” (e non dei danni derivanti dalla violazione di un diritto industriale), la causa radicata a Bergamo dovesse considerarsi di concorrenza sleale pura, come tale estranea alla competenza delle Sezioni specializzate.

Sennonché, la Corte di Cassazione è giunta a conclusioni opposte proprio sulla scorta della considerazione che “ai fini della competenza, rileva la domanda oggetto di causa”. In particolare, la Corte ha posto in rilievo l’espresso richiamo, nella domanda introduttiva del giudizio bergamasco, della sentenza della Corte d’Appello di Brescia.

La prospettazione fatta de relato alla sentenza bresciana, secondo la Corte, “non può considerarsi estranea al diritto di esclusiva brevettuale”, poiché l’illiceità della condotta “è stata postulata proprio in base all’esistenza del diritto di esclusiva brevettuale, frodato mediante divulgazione di segreti commerciali e prioritariamente valutato dalla stessa corte d’appello, la quale non a caso aveva messo in evidenza che il giudizio era stato sospeso a fronte di quello pregiudiziale relativo alla validità del brevetto”.

Nella sentenza di Brescia, in altre parole, la qualificazione degli atti della Pan Chemicals come illeciti era pur sempre dipesa dall’accertamento dell’esistenza di una valida privativa industriale (sebbene quegli atti non fossero stati qualificati dalla Corte d’Appello come atti in contraffazione di tale privativa), e dunque, tale sentenza aveva avuto ad oggetto fattispecie di concorrenza sleale interferente; per una sorta di proprietà transitiva, questa sua qualità secondo la Cassazione si è trasferita al giudizio bergamasco, per il tramite del richiamo, nella domanda introduttiva di quest’ultimo, della sentenza stessa.

La Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso, dichiarando la competenza della Sezione specializzata di Brescia.

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