Il diritto di attribuzione della paternità di un’opera può essere violato dall’omessa menzione dell’autore

Con sentenza n. 18220/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla violazione del diritto morale d’autore data dalla mancata menzione del nome dell’autore nella pubblicazione della sua opera da parte di terzi.

La vertenza da cui origina la pronuncia vedeva contrapporsi un disegnatore e una casa editrice. Il primo aveva realizzato per la seconda delle illustrazioni per un’enciclopedia medica, cedendo i diritti di utilizzazione economica sulle proprie illustrazioni ma prevedendo contrattualmente l’obbligo dell’editore di far sempre figurare il suo nome nell’utilizzazione delle tavole. Tuttavia, l’enciclopedia era stata successivamente pubblicata e distribuita (in tomi venduti separatamente) senza alcuna menzione del nome dell’illustratore, che compariva solo nel quindicesimo volume. L’illustratore aveva agito quindi di fronte al Tribunale di Roma affermando che ciò costituisse violazione sia degli impegni contrattualmente assunti dalla casa editrice sia del proprio diritto morale d’autore ai sensi dell’art. 20 co. 1 l.a., secondo il quale “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera…, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (…)”.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma avevano accolto solo parzialmente le doglianze del disegnatore, affermando che l’omessa indicazione del nome costituiva sì inadempimento contrattuale da parte dell’editore, ma non una violazione del diritto morale dell’autore di vedersi attribuita la paternità dell’opera ai sensi dell’art. 20 co. 1 l.a., in quanto la violazione di tale norma sussisterebbe solo in presenza di un esplicito disconoscimento della paternità mediante l’attribuzione dell’opera ad altri, ciò che non avveniva nel caso di specie.

Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’illustratore, ricordando che il diritto morale d’autore tutela la personalità dell’autore e concorre alla tutela di più ampi diritti di rilievo costituzionale quali l’identità, l’onore, la reputazione personale e il prestigio sociale. Sotto il profilo morale, in sostanza, il diritto d’autore tutela la ricompensa di natura non economica che consiste nell’essere riconosciuto fra il pubblico come il soggetto che ha creato l’opera stessa con il proprio apporto creativo e originale. In linea con tale ratio, e con buona parte della giurisprudenza di merito (si veda ad esempio la decisione commentata qui su questo blog), la Cassazione ha perciò concluso che, affinché il diritto alla paternità dell’opera possa ritenersi violato, è di per sé sufficiente la mancata indicazione dell’autore, sia essa accompagnata o meno dalla contestuale attribuzione ad altri della medesima opera.

Indietro
Indietro

Ord. Cass. 17161/19: un peculiare caso di concorrenza sleale cd. interferente de relato

Avanti
Avanti

Corte di Giustizia UE in G-Star/Cofemel: è ancora necessario il valore artistico per la tutela autoristica del design?