Il Tribunale di Milano in tema di contraffazione di disegno comunitario e imitazione servile di un orologio di design

Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa “A”, con sentenza n. 8986/2016 pubblicata lo scorso 18 luglio, ha stabilito che la commercializzazione di alcuni orologi da parte della concorrente italiana Blu Trade S.r.l. e del gruppo Coin S.r.l., suo distributore, violasse il disegno comunitario n. 919204-0002 registrato nel 2008 dalla danese Noon Copenhagen AS, e che tale attività costituisse inoltre concorrenza sleale per imitazione servile.

Questi i fatti. La società danese, insieme al proprio distributore esclusivo italiano, citava in giudizio la concorrente italiana e Coin, chiedendo al Tribunale di Milano di inibire entrambe dalla prosecuzione della vendita del modello di orologio “Easy time”, in quanto avvenuta in contraffazione del sopracitato disegno comunitario (riproducente le forme di un particolare quadrante di orologio composto da tre dischi sovrapposti in grado di creare differenti giochi di colore a seconda dell’ora indicata da due lancette) e in concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti espressione dello stesso. Per l’effetto, chiedeva poi il risarcimento dei danni subiti. Si costituivano le convenute, eccependo l’infondatezza di tutte le pretese avanzate dalle attrici. La società italiana proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale di nullità del disegno azionato per difetto di novità e carattere individuale, mentre Coin chiedeva di essere manlevata da quest’ultima in caso di soccombenza in forza di un contratto anteriore tra loro esistente.

Nel merito, in primo luogo, i Giudici hanno ritenuto valida la privativa azionata dalle attrici. A dispetto di quanto sostenuto dalle convenute infatti, essi hanno concluso che: a) le forme del disegno rivendicate (come ad esempio, la riproduzione di più dischi) attengono “certamente (ad) una scelta meramente estetica e voluttuaria che non assolve ad alcun compito di rendere più efficace o più comodo dal punto di vista funzionale il prodotto”; b) il disegno azionato è nuovo, dal momento che la privativa anteriore citata dalle convenute – peraltro di titolarità della stessa Noon Copenhagen – appare simile ma non identica a questo, presentando due soli dischi senza lancette anziché due lancette e tre dischi; c) detto disegno possiede altresì carattere individuale, poiché l’impressione suscitata “sull’utilizzatore informato, in grado di cogliere differenze, anche minime, impercettibili al consumatore di media avvedutezza”, appare significativamente diversa da quella suscitata sia dalla privativa summenzionata che da una seconda del 2006, i cui elementi caratterizzanti erano costituiti unicamente dallo specifico colore raffigurato e dal gioco di luce prodotto dalle lancette.

In secondo luogo, il Tribunale ha riconosciuto anche la contraffazione del disegno azionato da parte delle convenute. Il quadrante dell’orologio “Easy time” e quello tutelato dal disegno, infatti, per i Giudici, producono “giochi di luce quasi identici”, essendo in entrambi presenti tre dischi e due lancette, tali per cui “il contrasto di chiaro-scuro che ne deriva è il medesimo”, tant’è che entrambi possiedono “un’area chiara ed una scura, ciascuna delle quali a sua volta composta da uno spicchio più tenue dell’altro”.

Anche con riferimento alla lamentata concorrenza sleale per imitazione servile i Giudici hanno accolto le ragioni delle attrici, sulla base della riscontrata “somiglianza pressoché assoluta degli orologi commercializzati dalle parti litigiose (…) idonea ad indurre i consumatori a ritenere sussistente una comune origine imprenditoriale”. Questa deriva dal fatto che l’orologio “Easy time” “riproduce pedissequamente, nel cinturino e nel quadrante, sia i colori sia i disegni di quello delle attrici, di natura capricciosa e voluttuaria”, oltre che le loro posizione e dimensione, al punto che altre minime differenze, pur presenti, sono “assolutamente impercettibili” agli occhi del consumatore medio. In tale contesto, le circostanze invocate dalle convenute al fine di escludere la confondibilità tra i prodotti sono irrilevanti. Infatti, non rilevano: a) né il fatto che sul prodotto delle convenute sia presente il marchio “Easy time”, “poiché il consumatore può ritenere di trovarsi in presenza di una seconda linea del prodotto della concorrente leale”; b) né il prezzo diverso dei prodotti, posto che questi sono comunque destinati alla stessa tipologia di consumatori; c) e nemmeno il differente packaging, dal momento che “le imprese in conflitto utilizzano, entrambe, confezioni non individualizzanti (…) entrambe totalmente o parzialmente trasparenti”.

Alla luce di tutto quanto sopra, i Giudici hanno quindi inibito alle convenute la produzione, la commercializzazione e la pubblicizzazione del modello di orologio “Easy Time”, imponendo una penale di € 40 per ogni eventuale orologio commercializzato dopo la pubblicazione della sentenza. Hanno altresì condannato in solido le convenute – pur riconoscendo il diritto di Coin di essere manlevata – al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 30.000 (comprensivi del danno all’immagine imprenditoriale delle attrici), avuto riguardo della scarsa entità delle vendite e della limitata diffusione dei prodotti contraffatti, oltre che al pagamento in solido delle spese di lite.

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