Cambiano le norme sull’e-commerce

(Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore)

A partire dal prossimo 13 giugno entreranno in vigore le modifiche al Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) introdotte dal D. Lgs. 21/2014 in recepimento della Direttiva 2011/83/UE. Le modifiche riguarderanno sostanzialmente i diritti dei consumatori e avranno impatto tra l’altro sui contratti conclusi via internet nell’ambito di attività di vendita on-line di prodotti e/o servizi. Da ciò deriverà la necessità di adeguamento dei siti web che svolgono attività di e-commerce, per evitare di incorrere in sanzioni.

Le modifiche più rilevanti riguardano senza dubbio il diritto di recesso garantito al consumatore, che viene ampliato: il consumatore avrà 14 giorni per recedere dal contratto (attraverso una qualsiasi dichiarazione ovvero la compilazione del modulo standard previsto dal Codice del Consumo), e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. Parallelamente, il venditore dovrà restituire il pagamento – incluse le eventuali spese di consegna “standard” – entro 14 giorni da quando ha avuto notizia della volontà del compratore di recedere dal contratto, fermo il diritto di trattenere il rimborso fino a quando avrà ricevuto i beni ovvero prova documentale della loro spedizione da parte dell’acquirente. Il compratore dovrà quindi farsi carico delle sole spese di restituzione dei beni, e nemmeno di queste qualora il venditore abbia omesso di avvertirlo che tali spese sono a suo carico.

Se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine dei 14 giorni iniziali; tuttavia, il venditore può in qualche modo “rimediare”, fornendo al consumatore le informazioni sul recesso entro tali dodici mesi: in tal caso, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Le nuove norme prevedono poi maggiori obblighi informativi a carico del venditore. In primo luogo, il venditore deve garantire che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare; di conseguenza, se l’inoltro dell’ordine implica di cliccare su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente. Se il venditore non osserva tale obbligo, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine. In secondo luogo, il venditore dovrà indicare, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. Infine, il venditore dovrà fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio.

Tra le norme più rilevanti va ricordata anche quella sul passaggio del rischio: il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni, a meno che il vettore sia stato scelto dal compratore.

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Ex-agenti, portafoglio clienti e tutela delle informazioni riservate del mandante (Trib. Milano, Sezione spec. in materia di impresa, sent. n. 6579/2014)

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“Privacy, l’uomo che ha sconfitto Google” – Articolo del Secolo XIX, 14 maggio 2014