Ex-agenti, portafoglio clienti e tutela delle informazioni riservate del mandante (Trib. Milano, Sezione spec. in materia di impresa, sent. n. 6579/2014)

(Articolo pubblicato in Diritto 24)

Il fatto che un agente, operando per anni in una determinata zona, stabilisca relazioni personali di conoscenza e fiducia con la clientela locale, non implica che possa lecitamente utilizzare le informazioni inerenti ai rapporti dei clienti con un’impresa sua ex-mandante dopo la cessazione del mandato: così ha stabilito il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, in una recentissima sentenza in materia di tutela di informazioni riservate, tutela di banche dati e concorrenza sleale.

La causa decisa dal Tribunale di Milano vedeva contrapposte un’impresa assicurativa da un lato e una società sua ex-agente insieme a due suoi delegati assicurativi dall’altro. Questi ultimi avevano, a detta della prima, dopo la fine del mandato utilizzato informazioni riservate per provocare una disdetta di massa di contratti in favore di altre imprese assicuratrici, mediante lettere di disdetta che essi stessi avevano predisposto, sollecitandone la firma da parte dei clienti e promettendo migliori condizioni con le nuove contraenti.

La società attrice – che aveva peraltro citato in giudizio anche le imprese mandanti (e sue concorrenti) che avevano maggiormente beneficiato delle disdette – aveva fatto precedere la causa di merito da una descrizione “a sorpresa” (inaudita altera parte) di documenti cartacei e informatici presso la sede della società ex-agente e invocava, anche sulla base delle prove così acquisite, la tutela dei diritti d’autore su banca dati ai sensi della L. 633/1941, la tutela delle informazioni segrete ex artt. 98-99 c.p.i. e la repressione della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. n. 3 per l’indebita sottrazione di clientela.

L’ex-agente e i suoi delegati si erano difesi contestando la natura di informazioni segrete dei dati usati e la loro proteggibilità nel complesso come banca dati, invocando in ogni caso il proprio diritto all’uso di informazioni acquisite indipendentemente in anni di attività sul territorio e attribuendo la defezione di massa dei clienti di propria pertinenza alle errate strategie imprenditoriali e commerciali dell’attrice.

Il Tribunale di Milano ha, in sostanza, accolto le tesi dell’attrice con riguardo ai principali convenuti.

I giudici del Collegio hanno, anzitutto, riconosciuto natura di informazioni segrete proteggibili ex art. 98 c.p.i. alle informazioni personali e commerciali inerenti ai rapporti contrattuali della mandante con i propri assicurati, giudicando che esse non potessero dirsi generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, fossero il risultato di un’attività imprenditoriale sviluppatasi per anni, possedessero intrinseco valore economico (legato alla loro capacità di consentire all’azienda di proporre ed ideare nuove soluzioni assicurative e incrementare la qualità ed efficienza delle sue potenzialità operative) e fossero state circondate di cautele e misure di protezione, sia di natura tecnica che di natura normativa (istruzioni e disposizioni contrattuali).

Il Tribunale ha, poi, rigettato la tesi dell’ex agente secondo cui la raccolta di tali dati eseguita nel corso del suo rapporto con la mandante potesse definirsi svolta in maniera indipendente ai sensi dell’art. 99 c.p.i. ultimo capoverso, giacche l’agente aveva operato in favore della mandante nell’ambito del rapporto di agenzia e che anche per tale specifica funzione era stata remunerata. Ha osservato che, al contrario, gli obblighi di cessazione dell’utilizzo di qualsiasi informazione commerciale e personale dei clienti al momento della cessazione del mandato di agenzia sono connaturati a tale tipologia di rapporto, e che obblighi di restituzione di ogni documento afferente ai rapporti contrattuali tra la clientela e la mandante e la cancellazione di qualsiasi informazione ad essi connessa erano previsti sia dalla contrattazione collettiva che dagli specifici accordi tra le parti.

Nel merito, il Collegio ha, sulla base delle risultanze della descrizione effettuata ante causam, ritenuto raggiunta la prova che informazioni riservate dell’attrice fossero state detenute e illecitamente utilizzate dai convenuti principali, rilevando la coincidenza tra nominativi, dati di polizza e scadenze reperiti in file contenuti nell’archivio informatico dell’ex-agente, e da questa sistematicamente utilizzati, in data successiva alla cessazione del mandato, e le informazioni di pertinenza della prima, oltre che la presenza ingiustificata negli uffici dell’ex-agente di decine di fascicoli relativi a rapporti assicurativi dell’attrice.

Il Tribunale ha ritenuto che tali condotte integrassero le fattispecie di violazione di informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di clientela posto in essere utilizzando dette modalità illecite, e, infine, di violazione dei diritti del costitutore della banca dati non creativa in relazione a quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A. A quest’ultimo riguardo, il Collegio ha osservato che la banca dati formata dal complesso dei dati personali e commerciali relativi ai clienti della società attrice fosse stato costituito a prezzo di rilevanti investimenti, e che la riproduzione di quei dati equivalesse a trasferimento permanente di parte sostanziale – in quanto riferibile all’attività di un’intera agenzia – del suo contenuto.

Il Tribunale ha ritenuto invece che le due imprese assicurative concorrenti dell’attrice – da questa citate nello stesso giudizio per aver a suo dire consapevolmente beneficiato dello storno di clientela posto in essere con modalità illecite dall’ex-agente – non potessero essere ritenute con questa corresponsabili per carenza di prova del concorso consapevole nelle condotte illecite accertate e per impossibilità di applicare loro il canone di responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c.. Ciò in ragione dell’autonomia della posizione dell’agente plurimandatario, che agirebbe anche in relazione al perseguimento di interessi propri non necessariamente coincidenti con quelli di ciascuna delle sue mandanti.

Il Tribunale ha, quindi, inibito alla società ex-agente a ai suoi delegati la prosecuzione dell’utilizzazione delle informazioni riservate relative ai soggetti aventi polizze in essere con l’attrice alla data della cessazione del rapporto tra questa e l’ex-agente, nonché ulteriori contatti con i medesimi clienti al fine di promuovere la risoluzione di rapporti contrattuali ancora in vigore con la società attrice, con imposizione di penale per eventuale violazione dell’inibitoria; e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del risarcimento del danno conseguente agli illeciti accertati. Ha respinto, invece, le domande svolte nei confronti delle attuali mandanti della convenuta.

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