YouTube ha la meglio su Viacom
Con sentenza dello scorso 18 aprile, la District Court del Southern District of New York si è espressa in favore di You Tube (“YT”) nella causa che ormai da anni vede contrapposte la celebre piattaforma di condivisione video e Viacom International (“Viacom”). Quest’ultima chiedeva che YT fosse dichiarata responsabile per il caricamento di video coperti da copyright da parte di alcuni utenti della piattaforma. In particolare, Viacom riteneva che non fosse applicabile a YT la “Safe Harbor provision” in base alla quale gli Internet Service Providers vanno esenti da responsabilità in caso di violazione del copyright da parte di terzi che ne sfruttino i servizi, alle seguenti condizioni: i) non devono avere conoscenza effettiva della violazione; ii) non devono essere a conoscenza di fatti o circostanze dai quali risulti evidente la violazione; iii) resi edotti della condotta illecita, devono agire con sollecitudine per rimuovere il materiale o disabilitarne l’accesso; iv) non devono ricevere alcun ritorno economico diretto dalla condotta illecita. Secondo Viacom, tali condizioni non erano integrate da YT.
La sentenza, nell’accogliere le difese di YT, ha precisato che l’onere di identificare e comunicare le eventuali violazioni spetta al titolare dei diritti di copyright. Il provider, infatti, per poter bloccare con sollecitudine le violazioni, deve essere messo nella condizione di conoscere precisamente quali contenuti sono interessati e la loro esatta posizione. In nome di tale esigenza, il provider si considera informato della violazione solo se la segnalazione del titolare dei diritti è scritta, contiene tutti i riferimenti per identificare l’opera originale coperta da copyright e fornisce indicazioni dettagliate (ad es. l’URL) che permettano al provider di localizzare rapidamente il materiale in violazione. Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che a YT fosse possibile tutt’al più individuare l’area generica in cui le clip potevano trovarsi, non avendo Viacom messo a disposizione elementi sufficienti per risalire velocemente alle clip.
In aggiunta, la sentenza chiarisce che YT non aveva il diritto né la possibilità di esercitare un controllo sulle violazioni in atto, dal momento che non esercitava “un’influenza sostanziale sulle attività degli utenti”. In pratica, secondo la decisione in parola, se un service provider non richiede che i contenuti caricati abbiano particolari requisiti, non li esamina preliminarmente e non apporta modifiche agli stessi, deve ritenersi estraneo a eventuali condotte illecite dei propri utenti. Del resto, per usufruire della tutela del “safe harbor” il provider non è chiamato ad alcun monitoraggio attivo, salve le misure tecniche standard necessarie (ad es. i meccanismi minimi di identificazione di contenuto predisposti da YT). Inoltre, l’esonero di YT da ogni responsabilità deriverebbe dal fatto che la ricerca dei video da parte degli utenti viene effettuata attraverso un sistema automatico in cui l’utente sceglie autonomamente di visualizzare il contenuto illecito, ciò che YT non può controllare.
Un ultimo aspetto della pronuncia riguarda i contratti di licenza stipulati da YT con Apple, Sony etc. per consentire l’accesso ai propri contenuti direttamente da tablet, samrtphone o altri devices, convertendo i video nel diverso format da questi supportato. Secondo Viacom, tali accordi contribuivano a rendere inapplicabile il “safe harbor” a YT, in quanto diretti a un ritorno economico nel solo interesse della piattaforma. Per contro, il giudice ha stabilito che si tratta di intese volte semplicemente a rendere accessibili in modo più immediato i contenuti di YT da diversi devices contemporaneamente. Ciò, peraltro, senza alcun intervento o selezione manuale da parte di YT.