Brevetto Unitario – La CGUE respinge i ricorsi di Italia e Spagna

Come poteva facilmente prevedersi dopo la pubblicazione delle conclusioni dell’Avvocato Generale dello scorso dicembre, i ricorsi di Spagna e Italia contro la decisione 2011/167/UE del Consiglio dell’Unione Europea che autorizza la “cooperazione rafforzata” ai fini dell’istituzione del c.d. brevetto unitario sono stati respinti dalla Corte di Giustizia con la decisione nelle cause riunite C‑274/11 e C‑295/11 del 16 aprile 2013.

Spagna e Italia erano, si ricorderà, i due Paesi che, nei negoziati in seno alla UE, si erano frapposti, principalmente per motivi linguistici, alla creazione di un brevetto paneuropeo. Per superare l’impasse, nel 2011 il Consiglio aveva appunto autorizzato la “cooperazione rafforzata”, una sorta di processo d’integrazione parziale, alla quale partecipa solo chi ci sta: nel nostro caso, tutti gli Stati dell’UE meno i due ribelli, dunque 25 Stati. La decisione in questione ha, cioè, posto le premesse per la costruzione di un sistema nel quale al brevetto unitario, concesso da un ufficio centrale, e il cui testo è formulato in inglese, tedesco o francese, sarà assicurata una tutela unitaria in tutti i Paesi UE, meno che in Spagna e Italia (dove le invenzioni andranno protette ricorrendo al “vecchio” brevetto europeo nazionalizzato o a un brevetto nazionale).

I due Paesi avevano allora impugnato la decisione innanzi alla CGUE, per incompetenza, eccesso di potere e violazione dei Trattati.

In particolare, le due ricorrenti sostenevano che l’istituzione di un brevetto unitario attenesse alla materia della concorrenza nel mercato interno – giacché i brevetti istituiscono un monopolio di diritto – che secondo i Trattati è di competenza esclusiva dell’UE nel suo insieme, quindi sottratta all’ambito di applicabilità della cooperazione rafforzata. Sostenevano, inoltre, che il vero motivo del ricorso alla cooperazione rafforzata fosse stato quello di escluderle dai negoziati sulla questione del regime linguistico del brevetto (che, se si fosse seguita la procedura ordinaria, avrebbe dovuto essere decisa all’unanimità) e che, contrariamente a quanto previsto dai Trattati, tale procedura non fosse stata adottata come extrema ratio, ma anzi con una fretta sospetta. Contestavano, infine, che la creazione di un titolo unitario riconosciuto solo in parte dell’UE e soggetto al regime trilinguistico sopra descritto avrebbe pregiudicato l’integrazione europea anziché migliorarla e avrebbe avuto effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza tra gli Stati membri, da un lato favorendo un assorbimento dell’attività relativa a prodotti innovativi in tale parte dell’Unione, a scapito degli Stati membri non partecipanti, e dall’altro agevolando gli scambi per le imprese che lavorassero in tedesco, in inglese o in francese.

La CGUE, tuttavia, ha respinto tutti i motivi di impugnazione descritti, a parere di chi scrive con eccessiva facilità ed eludendo, almeno in parte, la sostanza delle questioni poste dalle ricorrenti.

Essa ha, anzitutto, negato che l’istituzione di un brevetto unitario attenga alla materia della concorrenza, perché le norme in materia di proprietà intellettuale “non costituiscono … regole di concorrenza”. Ha poi osservato che nei Trattati nulla vieta di ricorrere alla cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze che devono essere esercitate all’unanimità; e che il ricorso alla cooperazione rafforzata sarebbe stato reso legittimo dalla constatazione che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non avrebbero potuto essere instaurati entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme.

Infine, la Corte ha rigettato la tesi per cui un brevetto unitario vigente solo in una parte dell’Unione e soggetto al trilinguismo più volte descritto abbia effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza nel mercato interno, sulla base della considerazione che un’integrazione quasi-totale sarebbe pur sempre meglio della situazione di frammentazione originata dal sistema basato sull’attuale brevetto europeo; ma senza affrontare la questione degli effetti distorsivi del regime linguistico, sostenendo a tal proposito che il regime linguistico descritto nella decisione impugnata si trovava solamente in una fase preparatoria al momento dell’adozione della decisione stessa.

Cosa accadrà adesso è difficile dirlo. La partita non è ancora finita, perché la Spagna ha presentato, nel marzo 2013, due ricorsi contro i Regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata e che rappresentano i principali pilastri del futuro brevetto unitario. Improbabile che l’Italia, questa volta, si associ all’iniziativa, perché essa nel frattempo ha firmato, certo non dando prova di grande coerenza, l’accordo per una Corte unificata dei brevetti, che costituisce un altro pilastro della medesima costruzione. Ma sono in molti a ritenere che alla fine il brevetto unitario “si farà” e che l’Italia si unirà alla carovana.

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