L’uso a scopo disciplinare di informazioni sulla vita sessuale del dipendente pubblico: Cass. N. 21107/2014

(La versione originale di quest’articolo è stata pubblicata su Diritto 24)

Nel 2011, un’amministrazione provinciale, a seguito di una segnalazione anonima, aveva svolto ricerche in Rete e scoperto che un proprio dipendente offriva prestazioni sessuali a pagamento su siti Internet specializzati; aveva, quindi, avviato un procedimento disciplinare che si era concluso con la destituzione del dipendente stesso, motivata con la presunta lesione dell’immagine della Provincia.

A seguito di ricorso del dipendente in questione al Garante della privacy, quest’ultimo aveva, tuttavia, giudicato illegittimo il trattamento dei dati personali attinenti alla vita sessuale del ricorrente ed aveva vietato all’ente l’ulteriore trattamento degli stessi.

La Provincia non si era data per vinta ed aveva proposto opposizione avverso il provvedimento del Garante innanzi al Tribunale competente, ottenendo una vittoria. Il Tribunale aveva, infatti, accolto l’opposizione dell’ente, con la motivazione principale che la raccolta di informazioni personali effettuata nella fattispecie dalla Provincia fosse estranea alla disciplina della privacy e alle relative tutele, essendo finalizzata non al trattamento di dati relativi all’orientamento sessuale del dipendente, ma all’acquisizione della prova di un illecito disciplinare.

Il Garante ha a sua volta impugnato la decisione del Tribunale innanzi alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata sull’intricata vicenda con sentenza n. 21107 del 7 ottobre 2014, accogliendo le ragioni del Garante e ripristinandone l’originario provvedimento inibitorio.

Al cuore della decisione della Cassazione vi è un rifiuto integrale della tesi del Tribunale per cui l’attività di acquisizione su siti web di informazioni sull’offerta di prestazioni sessuali da parte del dipendente non costituisse trattamento di dati personali ai fini del Codice della privacy. Secondo la Suprema Corte, al contrario, poiché rientra in tale amplissima fattispecie qualsiasi operazione avente ad oggetto dati personali riferibili a una persona fisica, a prescindere dalle sue finalità, l’amministrazione aveva senz’altro effettuato un trattamento di dati personali del dipendente, per di più di natura sensibile, perché attinenti alla vita sessuale di quello.

Muovendo da questa premessa, la Suprema Corte ha osservato che il combinato disposto degli art. 20 e 112 del Codice della privacy consente, sì, il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici a fini di gestione del rapporto di lavoro (finalità che ricomprende l’accertamento di responsabilità disciplinari), ma solo in relazione a operazioni e tipi di dati specificamente individuati da un atto regolamentare, adottato in conformità a un parere del Garante.

Nella fattispecie, quest’ultimo requisito mancava. L’amministrazione aveva adottato un regolamento che, nell’ambito della finalità della gestione del rapporto di lavoro, consentiva il trattamento di dati relativi alla vita sessuale del dipendente solo in caso di rettificazione dell’attribuzione di sesso.

L’ente aveva sostenuto a tale riguardo che il trattamento effettuato rientrasse, invece, tra quelli svolti per finalità di gestione del contenzioso e fosse, perciò, giustificato da una diversa disposizione dello stesso regolamento, che ammetteva il trattamento di dati sensibili svolto a tale fine senza limiti. La Cassazione ha però respinto questa difesa, osservando che il fatto che un provvedimento disciplinare possa preludere a un contenzioso non consente di ascrivere la raccolta di dati a fini disciplinari a tale specifica finalità, pena l’eccessivo ampliamento della sfera di attività consentite, in violazione dei principi di proporzionalità, necessità e pertinenza che reggono la materia della privacy.

Last but not least, la Cassazione ha contraddetto il rilievo conclusivo del Tribunale per cui il fatto che il dipendente avesse immesso spontaneamente i propri dati in Rete precludesse in ogni caso la tutela assicurata dal Codice. La Suprema Corte ha ricordato al riguardo il consolidato orientamento secondo cui la pubblicità dei dati personali non implica consenso indiscriminato al trattamento, ma, al più, al trattamento per i medesimi fini per cui i dati sono stati pubblicati la prima volta.

La Corte ha, dunque, cassato la sentenza impugnata e  deciso direttamente nel merito con il rigetto della domanda di opposizione della Provincia, in sostanza cristallizzando l’originario provvedimento interdittivo del Garante.

Indietro
Indietro

L’indispensabilità della prova del danno ai fini del risarcimento da concorrenza sleale: la sentenza n. 14098/2014

Avanti
Avanti

Brevetto Unitario Europeo: l’Avvocato Generale Bot propone alla CGUE il rigetto dei ricorsi spagnoli