Una recente sentenza della Corte di Giustizia sui disegni non registrati: il caso Karen Miller
Pubblicato su Diritto24 de Il Sole 24 Ore
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è recentemente pronunciata in materia di i disegni comunitari non registrati nel famoso caso Karen Millen Fashions Ltd contro Dunnes Stores (C-345/13). Come la maggior parte dei lettori di questo blog saprà, il caso in questione verte sul “carattere individuale” necessario, ai sensi del Regolamento n. 6/2002, perché un disegno comunitario possa godere di tutela.
Questi i fatti: nel 2005 la società inglese Karen Miller Fashions (“KMF”), che produce e vende capi d’abbigliamento femminili, disegnava e metteva in vendita in Irlanda una camicia a righe e un top di maglia nero. Esemplari di tali capi venivano acquistati da rappresentanti di Dunnes Stores (“Dunnes”), una catena di vendita al dettaglio irlandese, presso uno dei punti vendita irlandesi di KMF. Successivamente, Dunnes faceva produrre copie di tali capi fuori dall’Irlanda, mettendole in vendita in Irlanda alla fine del 2006.
Nel gennaio del 2007 KMF agiva contro Dunnes dinanzi ai giudici irlandesi, al fine di far inibire l’utilizzo da parte di quest’ultima dei propri disegni non registrati sulla camicia e sul top in questione, e ottenere la condanna al risarcimento dei danni per l’uso non autorizzato dei medesimi. Dunnes non contestava di aver copiato i capi di KMF, riconoscendo anche che i disegni comunitari non registrati di cui KMF vantava essere titolare fossero nuovi. Tuttavia, Dunnes affermava che i due disegni non presentavano alcun carattere individuale e che KMF non aveva fornito dimostrazione del loro carattere individuale, ragion per cui il ricorso di quest’ultima andava rigettato. Secondo Dunnes, in particolare, il carattere individuale avrebbe dovuto essere valutato basandosi non soltanto sul confronto con uno o più disegni anteriori singolarmente considerati, bensì anche sul confronto con combinazioni di caratteristiche di vari disegni precedenti.
La Corte Suprema d’Irlanda decideva quindi di sottoporre alla CGUE due questioni pregiudiziali, concernenti l’interpretazione degli articoli 6 e 85 co. 2 del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni comunitari. Come è noto, l’articolo 6 afferma che un disegno ha carattere individuale se l’impressione generale da esso suscitata nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata nell’utilizzatore da qualsiasi altro disegno precedentemente reso disponibile al pubblico. L’articolo 85 co. 2 stabilisce una presunzione di validità del disegno comunitario non registrato se, tra l’altro, “il titolare del disegno… indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito di individualità”.
La Corte Suprema d’Irlanda ha sostanzialmente chiesto alla CGUE se:
1. al fine di valutare il carattere individuale di un disegno, si debba considerare: (a) qualsiasi disegno, singolarmente inteso, che sia stato precedentemente reso disponibile al pubblico; o (b) qualsiasi combinazione di caratteristiche di più disegni precedenti;
2. al fine di valutare la validità un disegno comunitario ai sensi dell’articolo 85, co.2, il titolare del diritto debba limitarsi ad indicare ciò che costituisce il carattere individuale del disegno, oppure sia obbligato anche a fornirne prova.
La CGUE ha risposto ad entrambi i quesiti in senso favorevole a Karen Miller. La risposta della CGUE sulla prima questione, attinente l’interpretazione dell’articolo 6 del Regolamento, è stata che per valutare il carattere individuale di un disegno è necessario che l’impressione generale suscitata da questo su un utilizzatore informato sia diversa da quella suscitata sul medesimo da uno o più disegni precedenti, singolarmente considerati. Non deve considerarsi, viceversa, alcuna combinazione di caratteristiche tratte da più disegni anteriori.
La risposta alla seconda questione è stata che l’articolo 85 co. 2 del Regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che, affinché un tribunale dei disegni e dei modelli comunitari consideri valido un disegno o modello non registrato, il titolare del disegno non è tenuto a dimostrare il carattere individuale del medesimo ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento: il titolare del disegno o del modello deve soltanto indicare in che cosa consista il carattere individuale, ossia indicare quali sono le caratteristiche del disegno che gli conferiscono un carattere individuale.
La decisione della CGUE costituisce un’ottima notizia per l’industria della moda e i fashion designers: i disegni non registrati costituiscono infatti un importante diritto di proprietà industriale in questo settore in cui la vita dei disegni è normalmente breve, ragion per cui spesso le aziende evitano di registrarli.