Una DOP può essere violata mediante l’uso di immagini che la evocano suggestivamente: Corte di Giustizia Europea, C‑614/17
Con sentenza del 2 maggio 2019, la Corte di Giustizia Europea (causa C-614/17) si è pronunciata su tre questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal Supremo spagnolo, riguardanti l’interpretazione dell’art. 13, par. 1, lett. b), del Reg. CE 510/2006, a tutela delle denominazioni registrate contro le evocazioni illegittime. In particolare, la Corte ha chiarito entro quali limiti l’utilizzo di raffigurazioni e denominazioni che richiamano l’area geografica collegata ad una denominazione protetta possa costituire una violazione della stessa DOP ai sensi del regolamento citato.
La vertenza riguardava la denominazione di origine protetta (DOP) «queso manchego» che identifica e protegge i formaggi lavorati nella regione spagnola La Mancia, ricavati da latte di pecora rispettando i requisiti tradizionali di produzione, lavorazione e stagionatura contenuti nel disciplinare della DOP. In particolare, la Fondazione Queso Manchego – ente che si occupa della gestione e protezione della DOP – ha contestato all’azienda spagnola Industrial Quesera Cuquerella (“IQC”) l’utilizzo di etichette recanti raffigurazioni e termini idonei in qualche modo ad evocare nella mente del consumatore la denominazione registrata «queso manchego» (cfr. due esempi sotto), ma su formaggi non protetti dalla stessa. La Fondazione ha, quindi, promosso un giudizio contro IQC per accertare che le etichette utilizzate da quest’ultima per identificare e commercializzare i relativi formaggi «Adarga de Oro», «Super Rocinante», «Rocinante» e «Quesos Rocinante» costituissero evocazione illegittima della DOP in questione.
In seguito al rigetto della domanda e alla successiva conferma del rigetto da parte del giudice d’appello, la Fondazione ha proposto impugnativa di fronte al Tribunal Supremo. Con riferimento al formaggio «Adarga de Oro» prodotto da IQC (sopra riportato), il giudice ha osservato che il soggetto raffigurato nella relativa etichetta richiama nelle sue caratteristiche fisiche e d’abbigliamento il noto personaggio Don Chisciotte della Mancia, protagonista dell’omonimo romanzo ambientato prevalentemente nella regione spagnola cui è collegata la DOP, e che il termine «adarga» (che significa “piccolo scudo in cuoio”) è utilizzato nello stesso romanzo per indicare lo scudo indossato dal protagonista. Il giudice ha, inoltre, osservato che il termine «Rocinante» utilizzato da IQC per alcuni dei suoi formaggi corrisponde al nome del cavallo dello stesso Don Chisciotte e che su alcune etichette dei formaggi prodotti da IQC compaiono paesaggi con pecore e mulini a vento, storico elemento contro cui il personaggio combatte e tipici elementi del paesaggio «manchego». Su queste premesse, il Tribunal Supremo ha sollevato tre questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice ha chiesto se l’art. 13 par. 1, lett. b), del Reg. CE 510/2006 – che recita “Le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione” – debba essere interpretato nel senso che la violazione di una denominazione registrata tramite evocazione può derivare dall’uso di segni figurativi. In proposito, la Corte ha osservato che mediante il termine “qualsiasi” il legislatore europeo ha voluto accordare alle DOP la più ampia tutela possibile e che “in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione”. In tale contesto, dunque, il criterio determinante per accertare la violazione della DOP sarà verificare se, attraverso un’evocazione anche figurativa, il consumatore sia indotto ad instaurare un collegamento tra il prodotto non tutelato dalla denominazione registrata e la DOP.
Con la seconda questione, il giudice a quo ha domandato se la norma sopra citata debba essere interpretata nel senso che l’evocazione illegittima di una DOP mediante segni figurativi possa sussistere anche quando è effettuata da un produttore stabilito nell’area geografica collegata a tale DOP, ma i cui prodotti – simili o comparabili con quelli tutelati dalla denominazione registrata – non sono protetti da quest’ultima. Su questo punto, la Corte di Giustizia ha rilevato che la formulazione della norma non prevede nessuna deroga quale quella prospettata dal giudice del rinvio, che avrebbe peraltro l’effetto di consentire al produttore di trarre un vantaggio indebito dalla notorietà della denominazione. Spetta, invece, al Tribunal Supremo verificare se esiste una vicinanza concettuale sufficientemente diretta e univoca tra i segni figurativi utilizzati da IQC e la DOP in questione tale da suscitare nel consumatore, tramite un rinvio alla regione geografica de La Mancia, un collegamento diretto con i prodotti che beneficiano della denominazione registrata «queso manchego».
Con la terza questione, infine, la Corte è stata chiamata a chiarire se la nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, cui deve farsi riferimento per valutare se sussiste un’evocazione illegittima, sia riferita a un consumatore europeo o solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione o a cui la DOP è associata geograficamente. In risposta, il giudice europeo ha sottolineato che l’art. 13 citato deve essere interpretato in modo da garantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione nell’intero territorio dell’Unione, concludendo nel senso che, ai fini della violazione di una DOP, è sufficiente che l’illegittima evocazione sia riscontrata con riferimento alla percezione del consumatore di anche un solo Stato membro.
Chiarita l’interpretazione della norma alla luce di questi principi, spetterà ora al giudice spagnolo valutare se, nel caso concreto, tale interpretazione comporti un accertamento della violazione della DOP oggetto di causa.