Green Power spa e Enel Green Power spa: l’apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi similari spiegato dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 10205 dell’11 aprile 2019, la Corte di Cassazione si è espressa nella causa promossa da Green Power Spa contro Enel Green Power Spa e Enel Spa per avere adottato la denominazione sociale “Enel Green Power” e utilizzato il corrispondente segno figurativo (qui sotto raffigurato), in asserita violazione della denominazione sociale dell’attrice nonché dell’omonimo marchio nazionale denominativo di sua titolarità.

Il procedimento da cui origina la pronuncia veniva avviato nel 2009, quando la Carlo Gavazzi Green Power Spa conveniva avanti al Tribunale di Roma la Enel Green Power Spa chiedendo di ordinare alla società convenuta la modificazione della denominazione sociale, di accertare e dichiarare la contraffazione dei diritti di esclusiva dell’attrice inibendone la prosecuzione e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni oltre alla pubblicazione della sentenza. Enel Green Power Spa e Enel Spa, intervenuta nel giudizio, si costituivano proponendo domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità del marchio nazionale di titolarità dell’attrice o, in subordine, la decadenza dello stesso per volgarizzazione.

Il Tribunale rigettava sia la domanda attorea sia la riconvenzionale della convenuta, affermando da un lato che Green Power era un marchio denominativo debole e che, in quanto tale, era lecita l’utilizzazione da parte di terzi di un segno simile purché differenziato anche solo lievemente (nel caso di specie, mediante l’anteposizione del rinomato nome e marchio dell’azienda convenuta); dall’altro lato, che tale segno conservava comunque in Italia una seppur modesta capacità distintiva e possedeva dunque i requisiti per costituire un valido marchio. Confermando tale ricostruzione, la Corte d’Appello di Roma rigettava sia l’appello principale promosso da Green Power, escludendo il pericolo di confusione tra i marchi in questione, sia l’appello incidentale, affermando che gli appellanti non avevano provato la volgarizzazione del segno Green Power.

Green Power impugnava quindi la sentenza di appello avanti alla Corte di Cassazione e Enel resisteva proponendo ricorso incidentale, che a loro volta venivano integralmente rigettati con la sentenza in commento.

In tale decisione, la Corte ricorda innanzitutto che l’apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito “in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici e visivi” e tenendo conto del carattere debole o forte del marchio e della conseguente minore o maggiore ampiezza della tutela accordata dalla legge. In proposito la Corte ribadisce in particolare il consolidato principio per cui “mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte”. Tali principi, sostiene in sostanza la Corte, portano a escludere la confondibilità tra i segni, posto che il marchio Green Power è da considerarsi debole (come accertato dalle due sentenze di merito con pronuncia non oggetto di specifica impugnazione), a differenza del marchio Enel, da considerarsi forte (come pure accertato nelle sedi di merito e non contestato) e capace, con la sua aggiunta, di escludere qualsiasi confondibilità.

La Corte si sofferma altresì sulla rilevanza del pubblico di riferimento ai fini della valutazione della confondibilità tra i segni in questione, affermando in particolare che “il livello di attenzione del consumatore medio varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi: il parametro generale è sì costituito dal consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto, ma la nozione va, poi, concretizzata in adesione alle specifiche circostanze”. In merito, i Giudici, condividendo la conclusione della Corte d’Appello, rilevano che il pubblico cui si rivolge la Green Power Spa è costituito esclusivamente da operatori del settore esperti e avveduti, per cui le differenziazioni rappresentate dalla aggiunta della parola “Enel” accanto a “Green Power” e dall’albero stilizzato sarebbero più che sufficienti per evitare a tale pubblico di cadere in confusione.

La Corte rigetta infine la difesa di Green Power secondo cui il proprio marchio sarebbe stato distintivo per via dell’utilizzo di parole in lingua straniera. In merito, la sentenza in commento afferma la necessità di accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è stata presentata la domanda di registrazione del marchio, e conclude per l’appunto per l’assenza di distintività.

In conclusione, la Corte rigetta quindi il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale perché diretto al riesame del merito della causa, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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