Promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione: pubblicato il decreto del MISE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto 15 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del decreto-legge n.34/2019. Con tale provvedimento il Mise definisce criteri e modalità di attribuzione delle agevolazioni volte a sostenere il made in Italy, attraverso la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione italiani. Con una successiva circolare del direttore generale per la tutela della proprietà industriale saranno definite le concrete modalità operative per l’erogazione dell’agevolazione, compresa la disciplina dei controlli, delle sanzioni e delle revoche delle misure.
In primo luogo, il decreto del Mise individua quali soggetti beneficiari dell’agevolazione le associazioni rappresentative delle categorie produttive. Queste ultime, ai sensi dell’art. 3 del decreto, possono ottenere un’agevolazione pari al 70 % delle spese sostenute e comunque non superiore a 70.000 euro per lo svolgimento delle seguenti attività di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani:
partecipazione a fiere e saloni internazionali;
partecipazione a eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;
incontri bilaterali con associazioni estere;
seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;
azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali online.
In secondo luogo, l’art. 3 precisa che la domanda volta ad ottenere l’agevolazione può essere presentata se il soggetto beneficiario abbia depositato, successivamente alla data di pubblicazione del decreto, una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ex artt. 11 e 11 bis del D.lgs 30/2005 (Codice della proprietà industriale), ovvero una domanda di conversione di un marchio collettivo precedentemente registrato ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 15/2019. In ogni caso, l’erogazione dell’agevolazione è subordinata all’accoglimento della domanda di registrazione o di conversione.
Nell’ambito delle iniziative finanziabili di cui sopra, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa (art. 4):
quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero;
affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto;
affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari.
Inoltre, l’art. 5 indica il contenuto del regolamento d’uso dei marchi collettivi e di certificazione, che dovrà recare, tra le altre, indicazioni sul richiedente, le caratteristiche dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, i soggetti legittimati ad utilizzare il marchio, nonché le eventuali condizioni d’uso del marchio e le sanzioni previste nel caso di infrazioni regolamentari.
Il decreto indica infine quale gestore delle misure di agevolazione l’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere. I rapporti tra Unioncamere e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi saranno regolati da apposita convenzione.