Per la CGUE la vendita di device per lo streaming in tv di opere online protette da diritto d’autore senza autorizzazione dei titolari è illegittima
Con sentenza dello scorso 26 aprile (causa C-527/15), la Corte di Giustizia Europea (“CGUE”) si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale proposto da un tribunale olandese nel contesto di una controversia tra la Stichting Brein, fondazione che tutela titolari di diritti d’autore, e un venditore di lettori multimediali che consentono di vedere in tv opere illecitamente disponibili in streaming online, grazie a estensioni che rinviano direttamente a siti di terzi che le ospitano. In particolare, i giudici olandesi chiedevano alla Corte di stabilire, da un lato, se la vendita dei predetti device leda il diritto di “comunicazione al pubblico” dei titolari di diritti d’autore ai sensi dell’art. 3(1) della Direttiva 2001/29/CE e, dall’altro, se lo streaming non autorizzato di opere protette tramite tali lettori, in quanto “atto di riproduzione temporanea”, sia da considerarsi esente dal diritto di riproduzione spettante ai titolari ex art. 5 della stessa direttiva. Sul primo di questi temi, peraltro, con riferimento alla fornitura di link ad opere rese disponibili online illegittimamente, la CGUE si era già recentemente espressa con la sentenza adottata nella causa C-160/15 (commentata qui in questo blog), non a caso richiamata anche in questa sua nuova decisione.
La CGUE, circa la prima questione, ha evidenziato che la nozione di comunicazione al pubblico va interpretata in senso ampio, posto che la ratio della direttiva è quella di offrire un’elevata protezione ai diritti degli autori delle opere, e che questa sussiste ogniqualvolta si sia in presenza di: a) un atto di comunicazione realizzato con qualsiasi mezzo di trasmissione; e b) un pubblico composto da un numero considerevole di destinatari e nuovo, ossia diverso da quello per cui il titolare ha autorizzato la prima comunicazione dell’opera; oltre che c) altri elementi complementari interdipendenti, quali, ad esempio, la consapevolezza di chi realizza la comunicazione di consentire o comunque facilitare l’accesso dei terzi a opere protette e lo scopo di lucro alla base della comunicazione.
Per prima cosa, la Corte ha ricordato di aver già stabilito – da ultimo nella sentenza sopra richiamata (C-160/15) – che la semplice fornitura di link a opere protette disponibili illecitamente su siti di terzi costituisce comunicazione al pubblico, in quanto consente ai suoi destinatari l’accesso diretto a tali opere. Ha poi stabilito che anche la vendita dei lettori di cui al caso di specie, analogamente, realizza una forma di comunicazione al pubblico, poiché sussistono tutti gli elementi sopraindicati. In particolare, il fatto che sui lettori siano preinstallate estensioni in grado di consentire l’accesso diretto a opere protette di terzi e la piena consapevolezza del venditore che i propri clienti possano così accedere illegittimamente a tali opere – dimostrata dalle indicazioni presenti nel relativo materiale promozionale – hanno portato la CGUE ad escludere che la vendita di tali lettori possa essere considerata una mera fornitura di attrezzatura che di per sé non comporta alcun atto di comunicazione.
Con riferimento, poi, alla seconda questione, la Corte ha negato che la trasmissione di opere protette in streaming grazie ai lettori venduti, pur trattandosi di riproduzione temporanea, sia esente dal diritto di riproduzione spettante ai titolari delle opere. Perché tale esenzione sussista, infatti, ha puntualizzato la CGUE, è necessario che la riproduzione delle opere possieda cumulativamente tutti i requisiti previsti dall’art. 5 – da interpretare in via restrittiva – e che quindi questa: i) sia temporanea; ii) sia transitoria o accessoria; iii) sia parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico; iv) avvenga all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi tramite un intermediario o comportare l’utilizzo legittimo delle opere; e v) non abbia un rilievo economico proprio. Peraltro, sempre ai sensi della stessa norma, anche laddove si fosse in presenza di tutti i requisiti necessari, l’esenzione sarebbe applicabile solo qualora la riproduzione non fosse in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere riprodotte e non arrecasse pregiudizio ai loro titolari. Ebbene, a tal proposito, la CGUE ha stabilito che “gli atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di opere tutelate (…) senza l’autorizzazione dei [rispettivi] titolari (…), sono tali da pregiudicare il normale sfruttamento delle opere” stesse e da arrecare un ingiustificato danno ai rispettivi titolari, posto che da simili riproduzioni “deriva generalmente una riduzione delle transazioni legali relative a tali opere protette”; da qui l’esclusione dell’esenzione nel caso di specie.