Nuovo regolamento AGCOM: la tutela del copyright nelle reti di comunicazione elettronica

Con delibera 490/18, a seguito di una consultazione pubblica, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato le modifiche al Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (avevamo trattato del Regolamento all’indomani della sua introduzione qui in questo blog, mentre il nuovo testo coordinato con le modifiche qui discusse è disponibile a questo link). Si tratta, lo ricordiamo, di una procedura volta a contrastare fenomeni di pirateria massiva, ispirata all’esigenza di tempestività dell’intervento dell’AGCOM contro le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi che vengono compiute online oppure attraverso i servizi di media audiovisivi.

Una prima novità riguarda l’ampliamento del raggio applicativo del Regolamento, che ora prevede la possibilità di presentare un’istanza all’Autorità anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa attraverso “la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d’autore e connessi”. Il nuovo testo mira così a contrastare le c.d. violazioni indirette, come le condotte consistenti nel fornire soluzioni tecniche per eludere le misure poste a protezione delle opere digitali (si pensi, ad esempio, ai tutorial che forniscono istruzioni pratiche per l’accesso ai siti pirata).

In aggiunta, le modifiche approvate includono ora nella definizione di provider, potenziali destinatari di ordini dell’AGCOM, i servizi di messaggistica istantanea che offrono canali di condivisione di contenuti accessibili dal web anche a chi non è iscritto al servizio (esattamente come avverrebbe su un sito internet, cui vengono parificati). Ovviamente, l’AGCOM continua a non poter intervenire sulle chat private tra utenti.

Un ulteriore rafforzamento del potere di intervento dell’Autorità deriva poi dalla possibilità di sanzionare tanto le violazioni che interessano l’opera digitale nel suo complesso, così come solo parti della stessa.

Altre rilevanti novità riguardano le misure volte a prevenire la reiterazione degli illeciti, contenute all’articolo 8.

Anzitutto, a seguito dell’accertamento di una violazione e contestualmente all’emissione dei consueti ordini di inibitoria o rimozione, l’Autorità è chiamata a indicare al provider le misure ritenute idonee a prevenire il rischio che essa venga reiterata, tenendo conto anche delle concrete possibilità di intervento e degli strumenti tecnici a sua disposizione; a questo proposito va però notato che nelle Osservazioni dell’AGCOM viene espressamente esclusa la possibilità di imporre l’utilizzo di sistemi di riconoscimento automatico dei contenuti illeciti.

In secondo luogo, l’articolo 8 prevede, nei confronti di chi svolge servizi di hosting sul territorio nazionale, il potere dell’Autorità di ordinare l’adozione di misure atte a impedire il futuro caricamento di specifici contenuti già oggetto di violazione.

Infine, nei casi di contenuti illeciti ospitati su server esteri, i provider che svolgono attività di mere conduit sono chiamati a disabilitare agli utenti l’accesso a tutti i siti che l’Autorità indica in un apposito elenco, aggiornato periodicamente.

La delibera qui commentata ha inoltre introdotto il nuovo articolo 8-bis del Regolamento. In caso di accertata reiterazione della violazione – mediante il ricaricamento di un contenuto rimosso o la creazione di un sito alias – l’Autorità adotta gli opportuni provvedimenti nel termine breve di 3 giorni. Nello specifico, all’hosting provider viene applicata una sanzione pecuniaria, mentre, se i contenuti sono ospitati su un server collocato al di fuori del territorio nazionale, la Direzione provvede all’inserimento del sito da disabilitare nell’elenco periodicamente aggiornato di cui si è parlato supra.

Infine, una delle modifiche più rilevanti riguarda il nuovo art. 9-bis, che consente di adottare – in presenza degli specifici presupposti – provvedimenti urgenti in tempi brevissimi, quando la violazione appare manifesta e sussiste il rischio di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. Tali provvedimenti vengono adottati dalla Direzione entro 3 giorni dal ricevimento dell’istanza, mentre l’organo collegiale interviene solo nell’eventuale fase di reclamo. In ogni caso, l’Autorità decide sul reclamo entro 7 giorni dalla sua proposizione.

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