Newsletter informativa ed email promozionali: due attività ben distinte secondo il Garante della privacy

Con il provvedimento n. 427 del 25 settembre scorso, il Garante per la Privacy ha precisato alcuni importanti punti in tema di trattamento dei dati personali, fornendo chiarimenti utili per tutte le aziende impegnate nel marketing diretto.

La pronuncia è indirizzata a una società che aveva inviato email promozionali agli iscritti alla propria newsletter, senza richiedere agli stessi uno specifico e distinto consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing. Agli iscritti era stato chiesto solamente di compilare un modulo on line per registrarsi, fornendo al termine della registrazione un consenso generico al trattamento dei dati, presentato come necessario per poter ricevere il servizio di newsletter. Pertanto, non solo non erano stati tenuti distinti i piani della comunicazione informativa e di quella promozionale, ma la prestazione del consenso a entrambi i tipi di comunicazione era stata posta come condizione necessaria per il godimento del servizio di base.

Secondo il Garante questo comportamento è in violazione delle norme del Codice della privacy che prevedono che il consenso prestato debba sempre essere informato, consapevole e libero. Questo vale in particolar modo quando si parla di invio di comunicazioni promozionali effettuato con modalità automatizzate, come ad esempio la posta elettronica (art. 130 del Codice).

Secondo l’interpretazione del Garante, quindi, tutti quei trattamenti ulteriori che una società offre al cliente attuale o potenziale, come ad esempio le comunicazioni promozionali, la profilazione, l’invio dei suoi dati ad altre società e, in generale, tutti i tipi di trattamenti che esorbitano dal servizio primario offerto, devono essere specificati al momento della registrazione e l’interessato deve essere messo nelle condizioni di poter dire sì o no a ciascuno di essi. La prestazione di un consenso generico non è, quindi, sufficiente per poter trattare i dati dei clienti per finalità diverse da quelle consistenti nella prestazione del servizio fornito. Inoltre, il consenso a tali tipi di trattamento ulteriori non può essere condizione necessaria per poter accedere ai servizi offerti: in poche parole l’interessato deve poter accedere al servizio informativo senza dover necessariamente acconsentire all’invio di messaggi promozionali alla propria email.

Alla società destinataria del provvedimento è stato quindi vietato di utilizzare i dati personali già raccolti per l’invio di messaggi promozionali e, nel caso in cui la stessa intenda continuare l’attività di promozione tramite l’invio di posta elettronica, le è stato intimato di modificare il modulo di registrazione, in modo da consentire agli utenti di esprimere un preventivo consenso “ad hoc” per la ricezione di email promozionali. La società rischia ora di ricevere una sanzione amministrativa per l’illecito commesso.

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