L’EUIPO rigetta la domanda di registrazione del marchio dinamico di Amazon

Una recente decisione della Seconda Commissione di Ricorso EUIPO, datata 28 aprile 2020, ha negato ad Amazon Technologies Inc. la possibilità di registrare come marchio il logo dinamico qui sotto rappresentato, per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7(1)(b) del Regolamento n. 1001/2017 sul marchio UE.

Come mostra l’immagine, il marchio oggetto della domanda di registrazione consisteva in un cerchio grigio colorato progressivamente d’azzurro da due linee che percorrevano la circonferenza in direzioni opposte (oraria e antioraria) fino a completare il cerchio, che si colorava infine di viola.

Secondo l’esaminatore EUIPO, il logo non mostrava chiaramente il flusso di colore rivendicato, e pertanto la domanda non poteva essere accolta. In seguito all’appello proposto da Amazon avverso tale decisione, però, la Seconda Commissione di Ricorso, pur annullando la decisione dell’esaminatore, aveva ritenuto opportuno rimettere allo stesso la valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la registrazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sul marchio UE (n. 1001/2017). A questo punto, l’esaminatore adito aveva nuovamente rigettato la domanda, ritenendo stavolta che il movimento di colore rappresentato fosse banale e insignificante.

Avverso tale decisione Amazon aveva proposto un nuovo appello, lamentando che il segno di cui si chiedeva la registrazione era unico al mondo ed aveva un grado di distintività sufficiente per essere registrato. Secondo l’appellante, peraltro, non erano stati sufficientemente specificati dall’esaminatore i motivi per cui il marchio doveva ritenersi banale, né tale assenza di distintività era stata valutata con riferimento alle singole classi di prodotti e servizi per cui era stata richiesta la registrazione (ovvero 9, 35, 41, 42 e 45). Infine, Amazon aveva obiettato che l’EUIPO aveva in passato già registrato dei marchi in movimento simili a quello oggetto di disputa, e che la registrazione del logo oggetto di disputa era comunque già stata concessa in USA e Germania, ove si era ritenuto che il marchio richiesto avesse un grado sufficiente di distintività.

Con la decisione qui commentata, tuttavia, la Commissione di Ricorso ha confermato l’assenza di carattere distintivo del marchio ed ha così rigettato la domanda di registrazione sulla base dell’art. 7(1)(b) Reg. 1001/2017. L’EUIPO ha infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, un segno eccessivamente semplice composto da figure geometriche base (come un cerchio, una linea, o un rettangolo) non è di per sé capace di trasmettere un messaggio che i consumatori sarebbero in grado di ricordare e non viene quindi percepito come marchio. Secondo la Commissione, in particolare, sebbene il segno in questione fosse costituito da un movimento e non da un semplice cerchio, non poteva negarsi che il cuore del marchio fosse il cerchio stesso, concludendo quindi che, per i motivi indicati, il segno fosse nel complesso privo di carattere distintivo.

Tali considerazioni sull’assenza di distintività sono state poi argomentate dalla Commissione con riferimento a ciascuna delle classi di registrazione, i cui prodotti e servizi rivendicati riguardavano, in generale, il settore dei dispositivi elettronici o dei servizi in materia di elettronica destinati al grande pubblico. Al di là, infatti, dell’intrinseca banalità del segno, era necessario considerare che al momento del deposito della domanda (agosto 2016) la rappresentazione dell’evoluzione di un oggetto nel tempo già risultava di comune utilizzo nel mondo dell’elettronica nella percezione di qualsiasi consumatore (che, come visto, costituiva il pubblico di riferimento del marchio in questione).

Secondo l’EUIPO, tuttavia, il logo di Amazon era privo di carattere distintivo anche per un secondo motivo: per giurisprudenza costante, infatti, un segno che rappresenta una caratteristica funzionale di un bene/servizio non viene percepito come indicatore della provenienza di tale bene o servizio. Poiché i beni e servizi rivendicati riguardavano in generale il settore dell’elettronica, in cui spesso si ricorre a movimenti all’interno di una barra/un cerchio/altra forma geometrica per trasmettere l’idea dell’esistenza, della durata o dello status di un’attività elettronica, un cerchio con linee e colori ascendenti sarebbe stato immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come indicatore necessario di un caricamento, un’attivazione, un’elaborazione di un input.

La Commissione di Ricorso ha infine sottolineato che l’avvenuta registrazione del marchio in Germania e USA – cui si era appellata Amazon per sostenere la propria impugnativa – non poteva in alcun modo incidere sull’esito del giudizio, poiché le decisioni degli uffici marchi nazionali sono vincolanti per l’EUIPO. Allo stesso modo, il fatto che analoghi marchi in movimento fossero stati già registrati in passato dall’EUIPO non influiva sul caso di specie, da un lato perché le forme invocate da Amazon a sostegno della propria tesi erano più complesse (ad esempio questa: ), dall’altro lato perché il principio di parità di trattamento doveva essere bilanciato con quello di legalità, quindi Amazon non poteva trarre vantaggio da precedenti decisioni simili per ottenerne una identica in violazione dell’art. 7 del Reg. 1001/2017.

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