L’EPO rigetta le domande di brevetto dell’inventore robot

Alla fine di dicembre 2019, L’ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha rigettato due domande di brevetto (n. 18275163 e n. 18275174) presentate dal Dr. Stephen Thaler, nelle quali figurava come inventore l’intelligenza artificiale denominata DABUS, ideata dallo stesso Dr. Thaler. I due trovati, aventi ad oggetto un particolare contenitore per alimenti e un sistema di segnalazione luminosa, sono stati creati in piena autonomia da DABUS, un sistema di intelligenza artificiale connessionista, composto da due distinte reti neurali, capace di sviluppare concetti nuovi a partire da un patrimonio di conoscenze già acquisito.

Dalle motivazioni dei due provvedimenti[1], rese note il 27 gennaio 2020, si ricava il principio secondo il quale l’inventore designato nella domanda di brevetto dev’essere necessariamente un umano e non un’intelligenza artificiale.

In particolare, il percorso argomentativo dell’EPO prende le mosse dall’articolo 81 della Convenzione sul brevetto europeo e dalla Regola 19 del relativo regolamento di attuazione. Sulla base di tali disposizioni, infatti, la domanda di brevetto deve contenere, tra gli altri, la designazione dell’inventore. Nel caso in cui il richiedente non sia l’inventore, tale designazione «deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto» (art. 81).  Ai sensi della Regola 19, infine, la designazione deve indicare «il cognome, i nomi e l’indirizzo completo dell’inventore, la dichiarazione di cui all’art. 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario». Le due diposizioni in esame, prosegue l’EPO, non hanno solo la funzione meramente formale di garantire la certezza della designazione dell’inventore, ma sono altresì finalizzate a far sì che l’inventore designato nella domanda di brevetto possa esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla convenzione (si pensi, ad esempio, all’art. 61 della Convenzione, in base al quale l’inventore ha il diritto di essere designato come tale dinanzi l’Ufficio Europeo dei Brevetti nei riguardi del titolare del brevetto europeo).

Secondo l’EPO, all’interno del quadro normativo attuale solamente i soggetti dotati di capacità giuridica possono essere riconosciuti come titolari dei diritti brevettuali. Tale approccio è pedissequamente seguito non solo dalla giurisprudenza di diversi stati membri della Convenzione, ma anche da parte di numerosi uffici brevettuali nazionali. Di conseguenza, allo stato attuale, poiché all’intelligenza artificiale non è riconosciuta alcuna capacità giuridica, prerogativa delle persone fisiche e giuridiche, essa non può essere titolare né esercitare alcun diritto previsto dalla convenzione. L’EPO inoltre specifica che l’Intelligenza artificiale non potrebbe nemmeno essere accostata ad una persona giuridica – che, al contrario delle persone fisiche, è titolare di diritti sulla base di una fictio iuris – in quanto tali finzioni giuridiche vengono espressamente introdotte e regolamentate dai singoli legislatori nazionali e, allo stato attuale, nessuna legislazione nazionale ha espressamente riconosciuto tale qualità in capo all’intelligenza artificiale.

Per tali motivi, secondo l’EPO non si può fare applicazione dell’art. 60 della convenzione, invocato dal richiedente. La disposizione in parola, che regola l’istituto dell’invenzione del dipendente, non può essere interpretata estensivamente nel caso di specie, dal momento che un’intelligenza artificiale, non dotata di capacità giuridica, non può essere considerata come parte di un contratto di lavoro. Infine, conclude l’EPO, l’intelligenza artificiale non può nemmeno essere accostata a soggetti incapaci di esercitare i propri diritti, come i minori e gli inabilitati, in quanto anche tali soggetti sono dotati di capacità giuridica, sebbene non siano in grado di esercitare autonomamente i propri diritti. In ogni caso, anche in tale ipotesi sono i singoli legislatori nazionali a definire attraverso specifiche disposizioni quali soggetti possano esercitare i propri diritti mediante l’interposizione di un terzo.

Le decisioni dell’Ufficio risultano di particolare interesse, in quanto rappresentano le prime pronunce in tema di brevettabilità di un’invenzione creata autonomamente da un sistema di intelligenza artificiale. In ogni caso, la vertenza non è ancora conclusa, poiché i richiedenti hanno presentato appello dinanzi alla Commissione d’Appello.

[1] Il testo delle decisioni è disponibile ai seguenti link:

https://register.epo.org/application?documentId=E4B63OBI2076498&number=EP18275174&lng=en&npl=false

https://register.epo.org/application?documentId=E4B63SD62191498&number=EP18275163&lng=en&npl=false

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