Le Sezioni Unite si pronunciano sul reato di accesso abusivo a sistema informatico

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4694 del 7 febbraio scorso, si sono pronunciate sul reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) per dirimere la questione giurisprudenziale sorta sul fatto che il reato sussista o meno qualora l’accesso abusivo sia posto in essere “da soggetto abilitato ma per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita“.

La pronuncia nasce dal caso di un maresciallo dei Carabinieri che, autorizzato ad accedere al sistema informatico interforze denominato “Sistema di indagine” ai fini di prevenzione e repressione dei reati, vi si era invece introdotto per la consultazione di informazioni su soggetti che nulla avevano a che fare con alcuna sua indagine, impossessandosi di informazioni attinenti alla loro vita privata, che aveva poi divulgato. (…)

La Corte ha chiarito che ciò che rileva perchè si configuri il reato è esclusivamente l’elemento oggettivo dell’accesso nel sistema di un soggetto che non è autorizzato ad accedervi / permanerci, ciò che si ha anche quando un soggetto acceda al sistema per compiervi operazioni diverse da quelle per le quali gli è consentito l’accesso: tali operazioni diverse non sono possono ritenersi consentite, e da qui deriva il carattere abusivo dell’accesso e quindi l’integrazione del reato (in quel caso, ad opera del maresciallo).

Sono invece irrilevanti, dice la corte, i fini con i quali il soggetto agisce, ragion per cui se egli accede al sistema per compiervi operazioni consentite, il reato in questione non può configurarsi nemmeno se poi dovesse utilizzare le informazioni ivi reperite per fini illeciti (si configureranno in tal caso altri illeciti, ma non l’accesso abusivo al sistema); per contro, il reato sussiste quindi anche qualora, una volta che il soggetto si sia introdotto illecitamente nel sistema, egli decida poi di non fare alcun utilizzo illecito delle informazioni rinvenute.

Indietro
Indietro

Arriva l’attesa sentenza della CGUE sulla normativa italiana in materia di scommesse

Avanti
Avanti

La Commissione Europea in favore dell’abrogazione dell’art. 68 co. 1bis CPI