Arriva l’attesa sentenza della CGUE sulla normativa italiana in materia di scommesse

E’ finalmente stata pubblicata l’attesa sentenza della corte di Giustizia UE (CGUE) sulla legislazione italiana in materia di giochi d’azzardo, emanata ieri nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. La decisione ha coinvolto in particolare la società inglese Stanley International Betting Ltd, a cui sono contrattualmente legati i sigg. Costa e Cifone che, in Italia, sono stati accusati del reato di esercizio abusivo delle attività di scommessa, per aver effettuato la raccolta di scommesse per la Stanley in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa italiana. In particolare, quest’ultima prevede che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle scommesse possa essere effettuata solo previo ottenimento di: i) concessione attribuita all’esito di pubblica gara; ii) autorizzazione di polizia. I signori Costa e Cifone, invece, gestori di Centri di Trasmissione di Dati (CTD) in cui gli scommettitori potevano effettuare scommesse collegandosi per via telematica ai server della Stanley situati in UK, avevano ottenuto solo l’autorizzazione di polizia ma non la concessione.

Questo più precisamente il contesto da cui origina il procedimento. Nel 1999 le autorità italiane assegnarono mediante pubbliche gare un numero rilevante di concessioni per le scommesse sulle competizioni sportive e ippiche. Dette gare escludevano però gli operatori costituiti in forma di società per azioni quotate nei mercati regolamentati (tra cui la Stanley), esclusione che venne dichiarata illegittima dalla medesima CGUE. In adeguamento ai principi del diritto comunitario, l’Italia procedette nel 2006 ad una nuova gara per l’assegnazione di nuove concessioni. In tale contesto, la Stanley decise però di non partecipare alla gara a causa del’incertezza interpretativa di alcune norme del bando sulle quali non aveva ottenuto delle autorità italiane i chiarimenti richiesti, norme delle quali ha peraltro chiesto l’annullamento avanti al TAR del Lazio (procedimento n. 10869/2006, tuttora pendente). Nonostante la mancata partecipazione alla nuova gara, la Stanley continuò però ad operare attraverso i CTD; da qui l’avvio, nei confronti di due dei relativi gestori (Costa e Cifone). dei procedimenti penali per abusivo esercizio delle attività di scommessa. Giunti in Cassazione, i procedimenti hanno determinato il rinvio alla CGUE da parte della Suprema Corte, che ha rilevato dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi garantite dal diritto UE, ritenendola discriminatoria. (…)

Nel vagliare la normativa nazionale in contestazione, la CGUE ha esaminato in primo luogo la previsione secondo cui i nuovi concessionari del 2006 dovevano insediarsi ad una distanza minima da quelli già esistenti. La Corte nella sentenza citata ha concluso che tale previsione ha l’effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista commerciale. Tale previsione implica dunque, dice la CGUE, una discriminazione nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999, che potrebbe essere giustificata esclusivamente da motivi imperativi di interesse generale; ma tali non sono stati considerati i motivi addotti dal governo italiano. Spetta comunque al giudice nazionale, conclude la Corte, verificare se il reale obiettivo dell’obbligo di distanza minima non fosse quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, e se tale obbligo fosse idoneo a realizzare il diverso obiettivo eventualmente accertato

In secondo luogo, la CGUE ha preso in esame le norme su cui la Stanley aveva invano richiesto chiarimenti, relative alla decadenza delle concessioni con relativo incameramento delle garanzie pecuniare prestate dal concessionario.

E’ venuta quindi in rilievo innanzitutto la norma che stabilisce tale decadenza qualora venga avviato nei confronti del titolare della concessione, ovvero del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, un procedimento penale per qualsiasi ipotesi di reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS». La CGUE rileva che una simile normativa costituisce in effetti una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, la quale a sua volta può esere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. E’ comunque necessario che le ipotesi di decadenza siano chiaramente e tassativamente stabilite di modo che chi intende partecipare alla gara per la concessione possa averne piena consapevolezza, il che appare dubbio laddove la norma parla genericamente di reato «suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con AAMS»; e spetta al giudice nazionale esaminare se un partecipante alla gara ragionevolmente informato e normalmente diligente sarebbe stato in grado di comprendere l’esatta portata di tale riferimento. In ogni caso, rileva la Corte, la sanzione della decadenza della concessione richiederebbe comunque una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Nel caso concreto, poi, non può comunque essere punito come reato l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione da parte di persone, quali i sigg. Costa e Cifone, legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione.

Infine, la CGUE prende in esame la norma che stabilisce la decadenza della concessione qualora il titolare della concessione commercializzi, sul territorio nazionale od attraverso siti telematici situati al di fuori dei confini nazionali, giochi d’azzardo assimilabili a quelli gestiti dall’AAMS ovvero giochi d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale. La Corte rileva che tale normativa è incerta quanto ad obiettivo ed effetti, i quali potrebbero essere o di impedire che un concessionario commercializzi attivamente nel territorio italiano giochi d’azzardo diversi da quelli per i quali egli detiene una concessione, o di impedire qualsiasi attività transfrontaliera in materia di giochi d’azzardo, e in particolare un’attività esercitata con un modus operandi quale quello della Stanley, fondato sul ricorso a CTD. L’interpretazione normativa necessaria per chiarire questa incertezza spetta anche in tal caso al giudice nazionale; e tuttavia, nel caso concreto, la mancanza di chiarezza della norma non può essere addebitata alla Stanley, che non ha ricevuto dall’AAMS i chiarimenti richiesti a riguardo e ha deciso quindi di non partecipare alla gara a causa di tale incertezza giuridica; tal che la nuova gara del 2006 non ha in sostanza rimediato all’illecita esclusione della Stanley nel 1999.

Alla luce di quanto precede, la CGUE conclude quindi che il diritto UE osta “a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara“.

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