L’AGCM sanziona Tiger Group S.r.l per 1 milione di euro per pratiche ingannevoli
L’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con provvedimento del 1 marzo 2022 ha irrogato una sanzione pecuniaria di 1 milione di euro nei confronti della società Tiger Group S.r.l (“Tiger Group”), specializzata nell’elettronica di consumo, per pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori.
Secondo l’AGCM, Tiger Group (“Tiger Group”) avrebbe realizzato due distinte pratiche commerciali scorrette, in violazione delle norme del Codice del Consumo.
La prima pratica contestata riguardava la fase precontrattuale e la fase di conclusione dell’ordine ed aveva ad oggetto la divulgazione di false informazioni circa le caratteristiche dei prodotti online, e nello specifico sulla loro disponibilità e sulle tempistiche di consegna, nonché la scorretta gestione del processo di vendita online, in particolare con riferimento all’immediato addebito di pagamento malgrado l’indisponibilità dei prodotti, e in alcuni casi, all’annullamento unilaterale degli ordini.
L’AGCM ha rilevato al riguardo che il consumatore, non adeguatamente informato sulla reale disponibilità dei prodotti e sulle modalità di esecuzione del contratto, non era nelle condizioni di poter verificare la convenienza dell’acquisto prima di effettuare l’acquisto stesso.
La seconda pratica contestata, ascrivibile alla fase immediatamente successiva all’acquisto, riguardava la ritardata/ mancata consegna dei prodotti, un inadeguato servizio di assistenza post-vendita e l’omissione di informazioni circa lo status dell’ordine e servizio tracking. Non solo, secondo AGCM, Tiger avrebbe altresì ostacolato il diritto del consumatore di recedere dal contratto e ottenere gli eventuali rimborsi ad essi spettanti secondo le modalità stabilite dal contratto e dalla legge.
Riguardo a tali condotte, l’AGCM ha accertato la violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo che sanzionano le pratiche commerciali scorrette e, nella specie, ingannevoli e aggressive, cioè idonee a indurre il consumatore in errore su elementi essenziali del contratto (es. le caratteristiche di un prodotto, le condizioni dell’offerta o i diritti del consumatore) portandolo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. In particolare, l’AGCM ha ritenuto che le condotte di Tiger Group sopra descritte fossero idonee a indurre il consumatore all’adesione dell’offerta, a prescindere dall’effettiva disponibilità o meno del prodotto, privandolo di un’effettiva libertà di scelta e della facoltà a rivolgersi ad altro professionista.
In conclusione, l’AGCM ha irrogato a Tiger Group una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.000 per ciascuna condotta accertata, per un totale di € 1.000.000,00.