L’AGCM sanziona la registrazione come nome a dominio del marchio altrui

Con provvedimento n. 23976 dello scorso 9 ottobre (PS 8239), L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha dichiarato scorretta una pratica commerciale basata sulla registrazione come nome a dominio di un marchio di titolarità di terzi.

La vicenda vedeva “contrapposte” due società di produzione e commercializzazione di biliardi, la Restaldi S.r.l. (“Restaldi”) e la Biliardi Cavicchi (“Cavicchi”), che si contendevano il marchio “Biliardi Mari”, un tempo appartenente all’omonima azienda fallita e poi acquistato dalla Restaldi. Quest’ultima, nel tentativo di registrare il marchio come nome a dominio, aveva infatti realizzato che la Cavicchi lo aveva già registrato a proprio nome per identificare in realtà un sito “ponte” (www.biliardimari.it) privo di contenuti e avente la sola funzione di dirottare automaticamente gli utenti sul website www.biliardi-cavicchi.it. Qui il consumatore trovava tutto il catalogo della Cavicchi che includeva solo 15 biliardi usati della Biliardi Mari fallita, con la quale la Cavicchi non aveva alcun rapporto. (…)

All’esito della propria istruttoria, l’AGCM ha concluso che la registrazione del nome a dominio da parte della Cavicchi avesse indebitamente indirizzato al sito web di quest’ultima tutti i consumatori interessati ai prodotti della Biliardi Mari, facendoli erroneamente ritenere che la Cavicchi avesse acquisito i prodotti e marchi della Biliardi Mari ed avesse un rapporto di continuità con l’impresa fallita.

Alla luce di ciò, e peraltro in disaccordo con l’opinione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”), l’AGCM ha ritenuto che la pratica commerciale in questione fosse “ingannevole in quanto idonea a indurre il consumatore in errore circa i diritti di proprietà industriale del professionista e la specifica origine del prodotto”. In aggiunta, afferma l’AGCM, tale pratica è anche non conforme alla diligenza professionale esigibile dalla Cavicchi, tenuto anche conto del fatto che l’art. 22 del Codice della Proprietà Intellettuale (D. Lgs. 30/2005) espressamente vieta l’adozione del marcio altrui come nome a dominio.

In conseguenza di tali considerazioni, L’AGCM ha considerato scorretta ex artt. 20 segg. Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) la pratica commerciale di Cavicchi, “idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla qualità e all’origine del prodotto offerto dal professionista”, e ne ha quindi vietato la continuazione, condannando Cavicchi al pagamento di una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

Indietro
Indietro

Il Garante Privacy afferma la tutela delle aziende dal telemarketing

Avanti
Avanti

Arriva la direttiva sull’uso delle opere orfane