Il Garante Privacy afferma la tutela delle aziende dal telemarketing

Con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 dello scorso 17 novembre, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) si è pronunciata in materia di trattamento dei dati delle persone giuridiche, delle associazioni e degli enti (“Persone Giuridiche”), al fine di eliminare le incertezze interpretative sorte dopo le modifiche apportate al Codice sulla Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 196/2003, “Codice Privacy”) dall’art. 40, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011.

Le modifiche in questione avevano infatti apparentemente portato a riferire alle sole persone fisiche le disposizioni del Codice Privacy relative al trattamento dei dati personali, sostanzialmente eliminando il precedente riferimento anche alle Persone Giuridiche. Da ciò derivava l’opinione diffusa che il trattamento dei dati relativo a queste ultime fosse stato radicalmente escluso dall’ambito di applicazione di tutto il Codice. (…)

Il Garante interviene a smentire tale assunto rilevando come le disposizioni del titolo X (“Comunicazioni elettroniche”) del Codice Privacy individuino in realtà i loro destinatari non in funzione della loro qualifica soggettiva (i.e. di persone fisiche o giuridiche), ma in funzione della loro qualifica di “contraente”, termine con cui si indica quello che in passato era l’ “abbonato”. E il concetto di “contraente”, precisa il Garante, resta certamente applicabile sia alle persone fisiche sia alle Persone Giuridiche, così come confermato dal considerando 12 della direttiva 2002/58/CE, secondo il quale “gli abbonati ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o persone giuridiche”.

Alla luce di ciò, il Garante ribadisce la tutela delle Persone Giuridiche da attività di telemarketing lesive dei loro diritti. Al pari di una persona fisica, infatti, anche un’impresa continuerà ad aver diritto a non essere contattata se iscritta nel Registro pubblico delle opposizioni né dovrà ricevere, senza consenso, telefonate, fax o sms da sistemi automatizzati.

La normativa continua tuttavia a sollevare problematiche e difficoltà interpretative. Si pensi, ad esempio, al fatto che pur vedendosi attribuita la predetta tutela dal Codice, le Persone Giuridiche non sono però più legittimate a proporre segnalazioni, reclami e ricorsi direttamente dinanzi al Garante, potendo avvalersi esclusivamente solo degli ordinari strumenti di tutela predisposti dall’ordinamento giuridico. In ragione di ciò, il Garante medesimo dichiara di ritenere opportuno, in conclusione, un ulteriore intervento legislativo volto a fare definitivamente chiarezza sulla questione.

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