L’AGCM ottiene impegni vincolanti sulle false app “gratis”

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 30 gennaio 2015, a seguito dell’accoglimento degli impegni presentati dalle parti, ha dichiarato concluso un procedimento di infrazione (avviato nel 2014) concernente presunte pratiche commerciali scorrette operate da Gameloft, iTunes, Google e Amazon. Queste pratiche riguardavano la diffusione dell’applicazione “Littlest Pet Shop” (un videogioco per dispositivi mobili, destinato per lo più a bambini) che, sebbene al momento del download venisse indicata come gratuita, in realtà rendeva necessari pagamenti successivi per la sua piena fruizione.

Nello specifico, le pratiche commerciali contestate riguardavano inter alia: la diffusione di informazioni ingannevoli, o comunque insufficienti, circa i costi effettivi da sostenere per la completa utilizzazione dell’applicazione e l’ambigua presentazione di informazioni rilevanti (indispensabili perché il consumatore medio potesse prendere una decisione commerciale consapevole) nella fattispecie inerenti alla presenza di proposte di acquisto all’interno del gioco e alla possibilità di una loro preventiva limitazione. Secondo l’Antitrust, infatti, queste condotte avrebbero apertamente violato le disposizioni contenute nel Codice del Consumo, in quanto “contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori”.

Tuttavia, nel corso dell’istruttoria, Gameloft, Google, iTunes e Amazon hanno presentato all’Autorità specifiche proposte di impegni volte a eliminare i profili di illegittimità propri delle pratiche commerciali contestate, così come previsto dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

In particolare, l’impegno presentato da Gameloft ha riguardato aspetti in qualche modo differenti, per quanto strettamente connessi, a quelli indicati dalle restanti parti: ciò è dovuto al fatto che Gameloft, oltre che distributrice, è anche la società sviluppatrice dell’app in questione. Essa si è, infatti, impegnata a non utilizzare per questo tipo di applicazioni formule d’invito all’acquisto in grado di far leva su reazioni emotive del giocatore/fruitore e a introdurre contenuti informativi esaustivi, attraverso l’integrazione della descrizione dei servizi offerti e l’inserimento di una specifica spiegazione guidata (un c.d. Tutorial). In questo modo diveniva manifesta agli occhi del consumatore la possibilità di acquisto di oggetti di gioco verso “valuta virtuale”, a sua volta ottenuta con il pagamento di denaro “reale”.

I titolari degli store online, invece (meri distributori) si sono obbligati: a eliminare i termini “free”, “gratis” — sostituendoli o integrandoli con opportune precisazioni, a seconda della piattaforma di riferimento — per definire le applicazioni che possono essere ottenute senza il pagamento di un prezzo iniziale, ma che comunque ammettono acquisiti al loro interno; a indicare espressamente il fatto che un’applicazione preveda pagamenti successivi in-App e il relativo range dei prezzi previsti per gli stessi; e a offrire al consumatore, all’atto del primo acquisto di un’applicazione o per gli acquisti compiuti al suo interno, la possibilità di regolare il regime di autorizzazione dei successivi pagamenti (mediante la digitazione di password personali) previsto dal dispositivo mobile di destinazione.

Così, dopo un’attenta valutazione degli impegni in questione, tenendo in gran considerazione “la dichiarata volontà delle parti di implementare le misure proposte, ove positivamente valutate dall’Autorità” per qualunque applicazione e non solo per quella oggetto del procedimento, l’Antitrust ha deciso di accogliere e quindi rendere vincolanti gli impegni stessi, ritenendoli idonei a sanare i possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali precedentemente contestate, dal momento che “il consumatore medio, infatti, sarà posto in condizione di comprendere che l’app che sta per acquisire sul proprio terminale presenta dei contenuti la cui fruizione è subordinata al pagamento di un prezzo, sotto forma di In-App Purchase” e che “la divisata pubblicazione del range di prezzi per i diversi IAP rappresenta un’informazione apprezzabile (…) circa i possibili esborsi richiesti al consumatore.” Alla luce di ciò, l’AGCM ha quindi deciso di chiudere il procedimento senza accertare le infrazioni originariamente individuate.

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